Condominio

Il quesito: mediazione e proposta di accordo del condòmino

di Federico Ciaccafava

Da Condominio24
Nell'incontro di mediazione tra condòmino (istante) e condominio (convocato), dinanzi Organismo di mediazione, il condòmino può proporre una sua ipotesi di accordo?

Risposta
In primo luogo, occorre premettere che anche nel procedimento di mediazione relativo ad una controversia condominiale le parti devono presentarsi personalmente innanzi al mediatore assistite dai propri legali di fiducia. Il Condominio interviene nella persona dell'amministratore, il quale, assistito comunque dal difensore, dovrà munirsi della delibera assembleare che ne legittima la partecipazione al procedimento. Il procedimento di mediazione si articola poi attraverso una serie di incontri tra le parti, gli avvocati ed il mediatore designato, il primo dei quali, definito dalla legge “primo incontro” o anche “incontro filtro” o “incontro di programmazione” riveste una particolare rilevanza nel quadro della procedura soprattutto per sua duplice natura che è al contempo informativa e decisionale. In sede di primo incontro, infatti, il mediatore, chiarita alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le medesime ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di dare avvio alla procedura di mediazione. In caso positivo, ovvero di assenso, il mediatore prosegue con lo svolgimento del procedimento di mediazione; in caso negativo, ovvero di dissenso, pur in mancanza di una previsione di legge, si ritiene che il mediatore debba considerare concluso il procedimento di mediazione redigendo un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione della procedura che è comunque atto ex lege sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi di mediazione obbligatoria o delegata dal giudice.
Tanto premesso, una volta che le parti hanno espresso la loro concorde volontà di proseguire nel procedimento di mediazione, il mediatore provvederà a guidare ed assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per comporre in modo bonario la controversia. L'attività principale e precipua del mediatore consiste infatti proprio nell'adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della lite. Ora, nello svolgimento di tale attività, certamente il mediatore dovrà tener conto di una eventuale ipotesi di accordo proveniente dalle parti, come nel caso descritto. Il suo compito allora è quello di mettere a punto la proposta, anche con l'intervento del legale di parte istante, al fine di comunicarla nei suoi termini esatti alla controparte che potrà accettarla, modificarla o rifiutarla. In caso di accettazione, si redigerà un verbale di raggiunta conciliazione che avrà come allegato l'accordo quale atto negoziale che esprime la volontà conciliativa e dispone dei diritti in contestazione.

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