Condominio

Il quesito: deleghe al coniuge dell’amministratore

di Raffaele Cusmai

Da Condominio24
In un condominio, un condòmino svolge il ruolo di amministratore. Nelle assemblee condominiali il coniuge dell’amministratore partecipa spesso in rappresentanza di altri condòmni in quanto delegato da questi ultimi. Vorrei sapere se è legittimo che il coniuge dell’amministratore partecipi alle assemblee in rappresentanza di altri condomini e che esprima un voto in merito all'approvazione del rendiconto e al rinnovo dell'incarico dell'amministratore, ossia suo marito.

Risposta
In base al novellato articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ogni condòmino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta. Qualora i condòmini siano più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.
Nel caso in cui un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste ultime hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea.
Come correttamente evidenziato nel quesito all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Ciò precisato, risulta quindi possibile che l'immobile dell'amministratore sia rappresentato in assemblea da parte del coniuge.
Risulta altresì astrattamente legittimo che un condòmino rappresenti in assemblea altri condòmini nel caso in cui sia munito di delega scritta e sia rispettato il limite di rappresentare non più di un quinto dei condòmini e del valore millesimale ove i condòmini siano superiori a venti.
Circa la possibile rilevanza di un conflitto di interessi derivante dal fatto che all'approvazione del rendiconto e del rinnovo della carica dell'amministratore manifesti la propria votazione anche il rispettivo coniuge, occorre effettuare due precisazioni.
In primo luogo, il conflitto avrebbe rilevanza per il solo voto che rappresenta l'unità immobiliare dell'amministratore rappresentato dal proprio coniuge e non anche, normalmente, per le votazioni effettuate sulla base di eventuali deleghe ricevute dal coniuge dell'amministratore da altri condòmini.
In secondo luogo, si evidenzia come la giurisprudenza ha affermato che il conflitto di interesse deve essere valutato in concreto, non essendo ammissibile una valutazione generica ed astratta del conflitto (cfr. Cass. 2853/2001).
Tale verifica potrà quindi essere esaminata, ad esempio, attraverso l'impugnazione giudiziale di una delibera di cui si discute la sussistenza o meno del conflitto. In buona sostanza, anche di fronte alla posizione del coniuge dell'amministratore, ai fini della sussistenza di un conflitto va rapportato in concreto un diverbio effettivo di interessi fra la votazione effettuata e gli interessi dell'intero condominio.
Si evidenzia infine che in altra pronuncia della Corte di Cassazione è stato affermato come «il conflitto di interessi sussiste ogni volta in cui sia in concreto individuabile, una sicura divergenza tra le ragioni personali del condomino e quelle del condominio (in tal senso, indirettamente, cfr. Cass. 18 marzo 2002 n. 3844; 18 maggio 2001 n. 6853; 14 novembre 1997 n. 11254)» (cfr. Cass.,n. 26427/2014).

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