Condominio

Il quesito: le spese legali non gravano sul condominò dissenziente

di Raffaele Cusmai


Domanda
Un condominio è composto da tre distinti corpi di fabbrica . In un corpo di fabbrica è sorta una vertenza legale per infiltrazioni dal lastrico solare. In questo caso le spese legali devono essere addebitate ai soli condòmini dell'edificio interessato o suddivise fra tutto il condominio?

Risposta
Salvo sia intervenuta una diversa convenzione fra i condòmini la ripartizione delle spese condominiali è disciplinata dall'articolo 1123 del codice civile.
Il terzo ed ultimo comma della medesima norma dispone che nel caso in cui siano presenti opere od impianti destinati a servire una sola parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione risultano a carico del solo gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Si rileva poi come la controversia in esame verta su delle infiltrazioni provenienti dal lastrico di un solo corpo di fabbrica dei tre costituenti il condominio.
Salvo diversa convenzione fra i condòmini quindi, in linea generale ed astratta, tutte le spese inerenti la fattispecie in esame non dovrebbero essere addebitate ai restanti due corpi di fabbrica non interessati dall'evento.
Si rileva però come, ad ogni modo, l'articolo 1132 del codice civile disciplina la modalità per ogni condòmino di manifestare il proprio dissenso rispetto ad eventuali liti del condominio.
Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o resistere a una domanda, il condòmino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, manifestando il dissenso con atto notificato all'amministratore.
L'atto deve essere, in tal caso, notificato entro trenta giorni dal momento in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.

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