Condominio

Il quesito: la piscina può essere utilizzata anche dal proprietario di un solo box

di Raffaele Cusmai

Domanda
Il regolamento condominiale, di natura contrattuale, contempla nell’elenco delle parti comuni, la piscina condominiale. Le spese di manutenzione della piscina sono ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
Un condòmino ha venduto il suo appartamento ma si è riservato la proprietà del box, al fine di poter usufruire della piscina condominiale. Si chiede se ciò sia lecito.

Risposta
In base a quanto stabilito dall'articolo 1118 del codice civile il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene, “salvo che il titolo non disponga altrimenti”.
In base ad un regolamento di natura contrattuale, ovvero deliberato all'unanimità dei condòmini, l'assemblea può anche derogare, entro certi limiti, alla disciplina predisposta in materia di condominio dal legislatore.
Nel regolamento contrattuale del condominio oggetto del presente parere la piscina viene però chiaramente citata fra le parti comuni dell'edificio.
Ciò precisato, si rileva che in assenza di particolari disposizioni limitative contenute nel regolamento contrattuale la piscina, in quanto bene comune, può essere utilizzata anche dal proprietario di un solo box.
In quanto bene comune ed in relazione all'articolo 1123, primo comma, del codice civile risulta quindi corretta la conclusione secondo la quale le spese per la manutenzione del bene comune in esame siano ripartite fra tutti i condòmini in rapporto al valore proporzionale di ognuno salvo che, anche in relazione alla ripartizione delle spese, con il regolamento di natura contrattuale non sia stato “diversamente disposto”.

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