Condominio

Per ottenere il rimborso il condòmino deve provare che si trattava di spese urgenti

di Antonino Porracciolo


Semaforo rosso al rimborso delle somme pagate per la gestione delle parti condominiali, se il comproprietario non prova che si trattava di spese urgenti. Lo ricorda il Tribunale di Caltanissetta (giudice Andrea Gilotta) in una sentenza dello scorso 30 dicembre.
La Regione siciliana aveva affidato a un'impresa i lavori di risanamento di un edificio, in cui era proprietaria di alcune unità immobiliari; successivamente aveva citato in giudizio gli altri condòmini, chiedendone la condanna al pagamento di 57mila euro a titolo di rimborso delle spese.
Nel decidere la lite, il Tribunale afferma, innanzitutto, che la controversia si inquadra nell'articolo 1134 del Codice civile, per il quale non ha diritto al rimborso il singolo condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente. Si tratta di una norma che si giustifica - osserva il giudice, citando la sentenza 7181/1997 della Corte suprema - con l'esigenza di evitare dannose interferenze nella gestione delle parti comuni. Infatti, «la presenza normale e spesso obbligatoria di un organo amministrativo stabile» limita necessariamente i poteri del singolo condomino; tant'è che, se non ricorre l'urgenza della spesa, il comproprietario - prosegue il giudice nisseno, richiamando Cassazione 9629/1994 - non può neppure «invocare l'applicazione della normativa in tema di utile gestione o di arricchimento senza causa».
Il Tribunale osserva quindi che sussiste l'urgenza quando è necessario evitare che la cosa comune arrechi un danno ragionevolmente imminente a persone o cose; oppure quando occorre restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità. Così - chiarisce il giudice -, se cadono calcinacci da un cornicione, l'amministratore avrà l'obbligo di far rimuovere tutti gli elementi pericolanti, ma non sarà tenuto a chiamare una ditta per eseguire i lavori di ristrutturazione. In ogni caso, incombe sul condomino che chiede il rimborso l'onere di dimostrare di aver sostenuto la spesa in via d'urgenza e senza aver potuto avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini.
Nel caso in esame, i Vigili del fuoco avevano rimosso, già un anno prima della realizzazione dei lavori in questione, le parti pericolanti dell'intonaco dei cornicioni e dei balconi condominiali, così eliminando qualunque pericolo imminente. Peraltro, il tempo utilizzato per l'intera procedura (aggiudicazione e consegna dei lavori) conferma, secondo il Tribunale, che la Regione avrebbe potuto utilizzare parte di quel tempo «per chiedere all'assemblea o all'amministratore del condominio le prescritte autorizzazioni a intervenire».
Si deve dunque negare «in radice - si legge ancora nella sentenza - la sussistenza del carattere “urgente” delle spese effettuate dalla Regione», il che impone di escludere il diritto al rimborso richiesto.
Né valeva come implicita autorizzazione il fatto che l'amministratore del condominio era presente al momento della consegna dei lavori; ciò perché l'amministratore «non ha alcun potere deliberativo in ordine a spese straordinarie non urgenti».
Per questi motivi, il Tribunale respinge la richiesta e condanna l'ente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 8.700 euro.

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