Condominio

Anche la veranda sulla facciata interna puo' ledere il decoro architettonico

di Paolo Accoti

La circostanza relativa all'ubicazione della veranda nella parte retrostante del fabbricato, non esclude di per sé la lesione al decoro architettonico dell'edificio.
E' quanto di recente stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza del 29.01.2016, n. 1718, relatore D'Ascola.
La questione vedeva contrapposti in giudizio un numero rilevante di condomini, in particolare, un gruppo di essi chiedeva e otteneva, in primo grado, l'accertamento della natura comune di un cortile chiuso con due cancelli dai condomini convenuti, nonché la rimozione di una intelaiatura metallica per tende da sole, posta sul balcone di pertinenza di altri condomini convenuti.
La Corte d'Appello di Catania, chiamata a decidere sul gravame interposto dai soccombenti in primo grado, confermava la sentenza impugnata, respingendo anche la domanda relativa all'alterazione del decoro architettonico dello stabile in condominio, da parte di due partecipanti alla comunione.
Il giudice di secondo grado, tra l'altro, ha escluso la lesione del decoro architettonico denunciata dai convenuti in via riconvenzionale, con riferimento a delle verande messe a dimora sulla facciata interna del fabbricato.
La sentenza, nell'intrapreso giudizio di legittimità, veniva investita da numerose critiche, sia in punto di violazione e falsa applicazione di norme di legge, sia per difetto o carenza di motivazione, in particolare, per quel che concerne il rigetto della domanda relativa alla rimozione delle verande.
Nello specifico la denuncia atteneva al vizio di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello, per avere la stessa ritenuta esclusa la lesione al decoro architettonico dell'edificio, circostanza mutuata dalla sentenza di primo grado, in dipendenza dell'ubicazione delle verande, siccome poste sul prospetto interno dell'immobile, e non sulla facciata principale.
Lamenta il ricorrente che l'alterazione del decoro architettonico ben può concretizzarsi anche su di un prospetto occultato alla vista di soggetti estranei al condominio, specie quando, come nel caso concreto, la facciata colpita interesserebbe “la maggior parte dell'appartamento dei ricorrenti”.
Ebbene la Corte di Cassazione, condivide tale ragionamento, evidenziando come lo stesso non può essere utilmente messo in discussione dal precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'Appello, afferente la sentenza n. 1297, del 07/02/1998, resa dalla medesima sezione della Corte di Cassazione, la quale aveva <<escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella parte retrostante del fabbricato>>.
Ciò, opina la Suprema Corte, non può essere considerato un principio generale che consente la creazione di verande in corrispondenza delle facciate interne.
Tanto è vero che: “La stessa sentenza citata e le successive hanno rimesso al giudice di merito il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata, esterna o interna che sia, ditalchè non costituisce motivazione appagante limitarsi a rilevare che trattasi di facciata interna”.
Sul punto, la Corte richiama i propri – anche recenti – precedenti (Cass. 18350/13; 10350/11; Cass 27551/05; cfr anche 851/07; 14455/09), soffermandosi sul concetto di <<decoro architettonico del fabbricato>>, statuendo come: “ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico”.
Conclude, pertanto, ritenendo che la sentenza impugnata vada cassata in relazione ai motivi accolti e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo esame e nuova motivazione relativamente ai profili indicati, la quale sarà chiamata a decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Pertanto, il concetto di decoro architettonico, così come comunemente inteso, con particolare riferimento all'estetica del fabbricato in condominio, prescinde sia dal particolare pregio artistico dell'immobile, ben potendosi applicare anche a fabbricati privi di peculiari caratteri di eleganza o importanza ma anche, e soprattutto, dalla ubicazione della dedotta antiesteticità, che può senza dubbio interessare anche parti meno visibili del fabbricato, come le facciate interne; essendo demandato al prudente apprezzamento del giudice di merito stabilire, a seconda dei casi, se ricorrono o meno ipotesi di menomazioni dell'aspetto della facciata dell'edificio, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1120 c.c.
Fermo restando che il regolamento condominiale, di origine contrattuale, può stabilire dei divieti di alterazione dell'estetica dell'immobile ancora più pregnanti rispetto a quelli portati dalla disciplina codicistica.
Tanto è vero che: “Le norme di un regolamento di condominio, aventi natura contrattuale, essendo predisposte dall'unico originario proprietario dell'immobile ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini, ben possono derogare od integrare la disciplina legale. Tali norme, in particolare, possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., sì da estendere il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. Ne deriva l'illegittimità di tutte le opere che violino quanto disposto dal regolamento condominiale” ( Cass. civ. Sez. II, 17/06/2015, n. 12582. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. II, 24/01/2013, n. 1748 Cass. civ. Sez. II Sent., 14/12/2007, n. 26468).
Avv. Paolo Accoti

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