Condominio

Sanzionabile l'inerzia dell'amministratore

Paola Pontanari

Da Condominio24

In merito al Dlgs 102/2014 sul risparmio energetico, per chi non ottempera alle disposizioni entro i termini di legge, oltre alle sanzioni per i singoli condomini (da 500 a 2.500 euro), per gli amministratori di condominio sono previste sanzioni? Se sì, quali sono le sanzioni, civili e penali, cui va incontro l'amministratore?

Risposta
Il Dlgs 102/2014, all'articolo 9, comma 5, lettera b, prevede che, «nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 (di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione) da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali...». In caso di inosservanza di questo obbligo, l’articolo 16, comma 7, del Dlgs citato statuisce che «nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro». Il successivo comma 14 dell'articolo 16 prevede che «le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o enti da esse delegate».Al riguardo, comunque, è bene ricordare che il concetto di contabilizzazione del calore, ovvero la misurazione dei consumi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per ciascuna unità immobiliare, è stato introdotto per la prima volta con la legge 10 del 1991, che è ancora in vigore. L’articolo 34, comma 5, di questa legge prevede che «il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni». Il citato articolo 31, al primo comma, statuisce che «durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia». Il successivo secondo comma, invece, prevede che «il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa Uni e Cei».Pertanto, qualora il condominio (informato dall’amministratore, mediante convocazione di regolare assemblea) non abbia provveduto a quanto prescrive il Dlgs 102/2014, esso dovrà sottostare alla relativa sanzione. Invece, l’amministratore di condominio, qualora sia rimasto inerte e, pertanto, non abbia formalmente provveduto a comunicare all’assemblea dei condòmini l’improrogabile obbligo la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2016, potrebbe essere sanzionato ex articolo 34 della legge 10/1991.Al riguardo, comunque, anche le leggi regionali possono disporre sanzioni in capo all’amministratore di condominio.

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