Condominio

Il quesito: spese di adeguamento secondo l'utilità

Silvio Rezzonico

Da Condominio24

Abito in un condominio di otto piani, all'interno del quale, negli anni Novanta, si decise di modificare l'impianto di riscaldamento condominiale con riscaldamento autonomo; all'epoca l'assemblea decise di non installare canne fumarie e, quindi, si fecero scarichi a parete. Recentemente, anche a seguito della sostituzione della vecchia caldaia con una di identico tipo, ho ricevuto una ispezione da parte di un tecnico comunale, che ha contestato lo scarico a parete (in facciata). Ho investito del problema l'amministratore, il quale risponde che si tratta di un problema individuale. Come può essere individuale quando l'intero condominio è nella mia stessa situazione?

Risposta
In seguito alle disposizioni emanate dal Dpr 412/1993, lo scarico dei fumi di combustione dell’impianto di riscaldamento deve avvenire oltre il colmo del tetto. In caso di riscaldamento autonomo, ciascuna caldaia deve avere un condotto di scarico tutto suo e un proprio comignolo. Si tenga presente che, nel caso degli impianti autonomi, le canne fumarie sono di proprietà esclusiva se servono una proprietà esclusiva oppure di comproprietà limitata e separata dei condòmini a cui servono.Nel caso in questione, per le spese di adeguamento dovrà applicarsi quanto disposto dall’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».

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