Condominio

Il quesito: gli edifici esclusi dalla certificazione energetica

Matteo Rezzonico

Da Condominio24

Mio padre possiede una unità immobiliare che è stata locata a uso laboratorio di falegnameria. Nel contratto abbiamo scritto che siamo esenti dall'allegare il certificato energetico, in quanto il locale è sprovvisto di riscaldamento. La funzionaria dell'agenzia delle Entrate, dove abbiamo portato il contratto per la registrazione, ci ha detto che la certificazione bisogna averla lo stesso, anche se non va allegata al contratto, perché, se ci fosse un controllo, saremmo passibili di sanzione fino a 4.000 euro. È così?

Risposta
Salvo esame della fattispecie in concreto, la risposta dell’agenzia delle Entrate sembra corretta. Infatti, per l’articolo 3, comma 3, lettera e, del Dlgs 192/2005, sono esclusi dall’applicazione della normativa in materia di prestazione energetica «...gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all' articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter». Il successivo articolo 3, comma 3-ter, del Dlgs 192/2005 dispone, a sua volta, che, «per gli edifici di cui al comma 3, lettera d, il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica» (ma non sembra questo il caso del lettore). Senonché, gli edifici adibiti ad attività artigianale sono inseriti nella classificazione di cui all’articolo 3 del Dpr 26 agosto 1993, numero 412.In ogni caso, i controlli sono effettuati dall’agenzia delle Entrate, mentre eventuali sanzioni devono provenire dal Mise (ministero dello Sviluppo economico), alla stregua dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005, per il quale «...l'agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il ministero dello Sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso ministero dello Sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».In tale contesto, nel contratto di locazione dev'essere inserita un'apposita clausola con cui il conduttore dichiari di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile.

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