Condominio

Per le infiltrazioni spetta un risarcimento per il «minor godimento» dell’immobile

di Luca Bridi

Per le infiltrazioni dalla copertura condominiale spetta il risarcimento sia delle spese di ripristino che di ridotto utilizzo dell'unità immobiliare, in quanto la condòmina, pur non avendo abbandonato l'unità immobiliare di proprietà, non aveva potuto godere del proprio immobile in modo appropriato e salubre. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sezione X, con la sentenza n. 303/2016 pubblicata l’11 gennaio 2016.

Una condomina, abitante all'ultimo piano di un edificio residenziale, conveniva in giudizio il condominio, a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura condominiale, dopo aver fatto denuncia della situazione all'amministrazione condominiale.
Tuttavia, stante l'inerzia del Condominio, la condomina provvedeva al ripristino del proprio immobile con un esborso di Euro 7.610,00 e chiedeva pertanto che il condominio fosse condannato , ex art 2051 c.c. al risarcimento del danno corrispondente a detto importo, oltre ad un ulteriore somma in conseguenza del parziale mancato utilizzo dell'immobile.
Anzitutto, il Tribunale di Milano disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Condominio, in quanto le infiltrazioni erano perdurate fino al momento in cui il Condominio era intervenuto, stante il termine prescrizionale per la responsabilità extracontrattuale essere di 5 anni.
Le complessive risultanze comprovavano che l'appartamento di parte attrice aveva subito infiltrazioni di acqua e umidità e che le medesime provenivano dalla copertura condominiale.
Al riguardo venivano valorizzati gli accertamenti svolti dal Consulente Tecnico del condominio che ebbe a visionare l'appartamento di parte attrice e le stesse delibere assembleari nelle quali si dava atto del rifacimento della copertura e del risanamento della gronda anche in relazione ai problemi lamentati da parte attrice.
Del resto, ancorchè le valutazioni del Consulente Tecnico fossero in termini di probabilità, le stesse apparivano del tutto condivisibili in considerazione della ubicazione dei fenomeni di degrado riscontrati.
Ritenuta comprovata la provenienza delle problematiche infiltrative, veniva disposta CTU, al fine di accertare la riferibilità e la congruenza delle fatture esposte relative a lavori di ripristino dell'immobile di parte attrice.
Il Consulente dell'Ufficio, al riguardo, riconosceva, sulla base delle fotografie in atti, come congrue e riferibili alla necessità di ovviare alle infiltrazioni e accumuli di umidità le fatture prodotte. Si osservava che dalle fotografie, allegate da parte attrice, era visibile che il tipo di intervento operato aveva comportato la rimozione dell'intonaco fino al mattone. La gravità del fenomeno infiltrativo e la persistenza nel tempo dello stesso davano ragione della necessità di sostituzione anche del mobile posto contro la parete della camera da letto.
Pur non risultando che parte attrice aveva abbandonato l'immobile, si riconosceva il richiesto risarcimento del danno in relazione alla circostanza che parte attrice, per un periodo consistente, non aveva potuto godere del proprio immobile in modo appropriato e salubre, risultando pertanto compresso il proprio diritto di godimento del bene di sua proprietà; tale danno veniva liquidato, in via equitativa, nella somma di Euro 1.500,00 già comprensiva di rivalutazione e interessi.
Parte convenuta veniva altresì condannata a pagare le spese di lite ed, ulteriormente quelle di CTU e le spese del CTP di parte attrice, risultando l'esborso, documentato.

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