Condominio

L’ambulatorio medico e gli orari di chiusura del portone

di Paola Pontanari

Da L’Esperto Risponde

Sono amministratore di condominio. Mi trovo a dover risolvere una questione riguardante l'apertura del portone condominiale in un condominio dove all'interno è presente uno studio medico di base. Per consuetudine il portone condominiale rimane aperto durante le ore di ambulatorio del medico. Un condomino, arrivato da poco nel condominio, ritiene che il portone dovrebbe restare chiuso, anche durante l'orario di ambulatorio del medico, in quanto verrebbe leso il suo diritto alla sicurezza. Può quindi il portone rimanere aperto durante l'orario di visita del medico? O ha ragione il condomino che pretende la chiusura dello stesso?


Risposta
La norma di riferimento è l'art. 1102, 1° comma, cod. civ. secondo il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». In questo contesto la Cassazione ha specificato che «il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine» (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).
Naturalmente, servirsi del portone comune è operazione che è limitata alla possibilità di transitare dall'androne ed aprirlo e chiuderlo per entrare ed uscire dall'edificio. Il portone può essere tenuto aperto per brevi periodi per facilitare l'ingresso dei condomini, le operazioni di carico e scarico di beni, per consentire una più facile e rapida pulizia dello stabile. Negli altri casi lasciare il portone aperto dev'essere considerato un fatto non conforme alla particolare destinazione d'uso di quel bene, che è appunto quella di ergersi a baluardo, di “isolare” la parte interna dello stabile condominiale da possibili “infiltrazioni” di soggetti estranei alla vita condominiale.
Tuttavia, va precisato che una recente sentenza di merito, esattamente del Tribunale di Fermo, la n. 372 del 28 maggio 2014, ha «annullato la delibera con cui l'assemblea aveva disposto la chiusura del cancello condominiale per l'accesso pedonale, perché idonea a menomare i diritti del singolo condominio proprietario di un negozio posto al piano terra».
Da quanto appena esposto, emerge che non vi è un univoco orientamento giurisprudenziale in tema di “utilizzo” del portone d'ingresso condominiale. In questi casi, sarebbe utile risolvere la questione sulla base del buon senso e dei principi su cui si basano i rapporti di “buon vicinato”, al fine di trovare una soluzione ragionevole.

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