Condominio

Il quesito: impianto Tv e spese divise in parti uguali

di Pierantonio Lisi

Da L’Esperto Risponde

Un condòmino non detentore di apparecchio televisivo nell'unità immobiliare del condominio è comunque tenuto a compartecipare alle spese per la manutenzione dell'impianto tv? E, in caso affermativo, la relativa ripartizione delle spese debba seguire i millesimi di proprietà oppure avvenire in parti uguali fra tutti i condòmini?


Risposta
La detenzione o meno di uno o più apparecchi televisivi non incide sul riparto delle spese per la manutenzione dell'impianto di antenna centralizzata perché il regime delle spese per gli impianti comuni segue i beni, non le persone. Per la stessa ragione, la spesa andrebbe ripartita per millesimi. In una risalente pronuncia della Cassazione - la cui motivazione per esteso è inedita - si è ritenuta legittima la ripartizione in parti uguali tra i condòmini (Cassazione, Sezione Seconda, 2 agosto 1969, n. 2916). Si deve supporre che ci si riferisca a una ripartizione in parti uguali per unità immobiliari piuttosto che per condòmini: il condomino proprietario di due unità immobiliari nello stesso edificio pagherà due volte e i più comproprietari di una stessa unità immobiliare una volta sola. La decisione è motivata, per quel che è dato sapere, dal fatto che si tratta di «spesa destinata a servire in parti uguali i condomini ai sensi dell'articolo 1123 Codice civile, primo e secondo comma». Vi sono, infatti, una serie innumerevole di spese che paiono destinate ad arrecare la stessa utilità, e nella stessa stessa misura, a tutti i condòmini, ma che si ripartiscono in ragione del valore proporzionale. Anche l'impianto citofonico è usato allo stesso modo dai condòmini proprietari di unità immobiliari di diverso valore, eppure la spesa si ripartisce incontestabilmente in ragione del valore. Gli esempi possono moltiplicarsi: si pensi ai viali di accesso, ai portoni d'ingresso, agli androni o al servizio di portierato. In realtà, l'utilità che una spesa arreca a ciascun condomino non può nemmeno essere valutata disgiuntamente dalle utilità - e quindi dal valore - della propria unità immobiliare. Del resto, nessuna norma prevede in nessun caso che una qualunque spesa condominiale possa essere ripartita in parti uguali. Ciò nonostante il pronunciamento della Cassazione ha condizionato le abitudini degli operatori del settore che continuano a farvi acriticamente riferimento. In conclusione, la ripartizione «in parti uguali» è quella attualmente più praticata e accreditata. Qualora, tuttavia, vi dovesse essere occasione per nuove pronunce giurisprudenziali, vi sono fondate ragioni per prevedere un mutamento di indirizzo, con il riconoscimento del criterio del valore come l'unico conforme alla legge.

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