Terrazza esterna e dubbi sulla proprietà
Da L'Esperto Risponde
Per identificare le parti comuni di un edificio condominiale occorre accertarne la destinazione all'utilità comune, così come risulta dalla conformazione dei luoghi al momento della prima alienazione o dall'eventuale titolo contrario in essa contenuto. Detto titolo contrario si presenta spesso come una clausola con cui l'alienante, proprietario dell'intero edificio, si riserva la proprietà di questo o quell'elemento architettonico (terrazza, cortile, giardino eccetera). Nel caso esposto dal lettore, se la terrazza risultava inaccessibile sulla base della conformazione dei luoghi per gli acquirenti dei piani inferiori all'atto della prima alienazione, in mancanza di una specifica clausola che la includesse tra le parti comuni, la stessa deve essere considerata oggetto di proprietà individuale, quanto alle utilità connesse al calpestio. A questo punto, si tratta di verificare se la stessa terrazza, o una parte di essa, sia rimasta di proprietà dell'alienante o, quale parte o pertinenza dell'appartamento acquistato dal lettore, sia da considerarsi anch'essa oggetto del suo titolo d'acquisto. Sulla base di quanto esposto nel quesito, quest'ultima sembra l'unica ipotesi verosimile.
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