Tende da attaccare al balcone sovrastante
Da L'Esperto Risponde
La Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi espressamente della questione delle tende: il condomino che intenda ancorare tende parasole al balcone sovrastante il suo deve procurarsi il consenso del proprietario dell'appartamento (e, quindi, del balcone) sovrastante (Cassazione, Sezione II, 17 luglio 2007, n. 15913). Nel caso deciso, le tende erano state installate senza il consenso del proprietario del balcone sovrastante, il quale ne ha chiesto e ottenuto la rimozione. La Suprema Corte, tuttavia, non ha spiegato in che forme e in che modi possa essere prestato il necessario consenso all'ancoraggio da parte del proprietario del balcone superiore. A rigore, occorrerebbe ritenere necessaria la costituzione di una apposita servitù volontaria, con contratto scritto e soggetto a trascrizione nei registri immobiliari. Si tratta, come è evidente, di una soluzione contraria al buon senso che sollecita una rimeditazione della questione. Non c'è dubbio, infatti, che il proprietario del balcone inferiore possa installare una tenda da sole realizzando un autonomo supporto. Non si vede, allora, per quale ragione costringere chi intende installare tende da sole, compatibilmente con il decoro architettonico dell'edificio, a sobbarcarsi a spese inutilmente gravose. Piuttosto che richiedere la complessa costituzione di un intricato intreccio di servitù, sarebbe più semplice tener conto della concreta situazione dell'edificio condominiale e verificare se si possa ritenere che le solette dei balconi, per la loro stessa conformazione, esprimano l'utilità - attuale o potenziale - di consentire l'ancoraggio di tende da sole a servizio dei balconi sottostanti e, perciò stesso, siano oggetto di proprietà comune tra i due proprietari dei balconi che si sovrastano. Conseguentemente, dal momento in cui decide di avvantaggiarsi dell'eventuale utilità potenziale, alle spese per la manutenzione della soletta dovrebbe partecipare anche il proprietario del balcone inferiore, in una misura da determinarsi tenuto conto delle diverse utilità che la soletta esprima in favore delle due unità immobiliari che si sovrastano.
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