L'esperto rispondeCondominio

Servoscala installato a spese del condòmino interessato

di Gloria Gatti

La domanda

Sono un amministratore di condominio e un condomino di oltre ottant'anni chiede di applicare il servoscale a proprie spese senza avere l'attestazione della commissione sanitaria e invocando l'agevolazione per l'abolizione delle barriere architettoniche per quanto riguarda il voto assembleare per l'autorizzazione all'intervento sulle scale. L'art. 1120 prevede che per le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche serve la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore anziché i due terzi.
E' necessaria l'attestazione di invalidità ?

Da L'Esperto Risponde

Per favorire l'adozione di misure idonee ad eliminare i problemi di fruibilità dell'edificio per quei soggetti con handicap fisici o problemi di deambulazione, la legge n. 13 del 9.1.89 ha previsto, per l'approvazione delle delibere di eliminazione delle barriere architettoniche, dei quorum inferiori rispetto a quelli stabiliti dal codice civile in tema di innovazioni, rifacendosi alle maggioranze di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1136 c.c.
Il condomino che abbia interesse all'installazione di un servoscala deve formulare una specifica richiesta scritta all'assemblea affinché questa adotti la relativa delibera.
Decorsi tre mesi dalla richiesta del condomino senza che il condominio abbia proceduto alla delibera, la legge 13/89 consente a questi di agire di propria iniziativa per predisporre a proprie spese il servoscala o strutture affini.

Il servoscala non può essere installato solo se impedisce l'uso delle scale da parte degli altri condomini o nel caso pregiudichi la sicurezza, la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio.

La delibera volta a vietare o ad impedire al condomino di installare il servoscala a proprie spese può essere impugnata per nullità.

La legge autorizza espressamente l'installazione del servoscala solo per il portatore di handicap, il suo tutore o chi ne esercita la potestà ma la giurisprudenza ha sempre optato per un'ampia interpretazione di tale norma aderente ai principi costituzionali di solidarietà (art.2), di uguaglianza (art.3), di tutela del diritto alla salute (art.32) e di tendenziale funzione sociale della proprietà (art.42).

Pur in assenza di sentenze della S. C. in tema di applicazione della l.13/89, negli anni si è consolidato un orientamento di merito che ha esteso le agevolazioni destinate all'eliminazione delle barriere architettoniche anche a i casi in cui nell'immobile non abiti un disabile, se queste siano destinate a giovare ad un invalido civile non portatore di handicap o ad un soggetto ultra-sessantacinquenne. (Tra tutte: Trib. Milano, 11 maggio 1989; Trib. Napoli, 14 marzo 1994; Trib. Napoli 15 maggio 2004).
È da segnalare però che la riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, ha reso più difficile l'approvazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha stabilito, infatti, un nuovo quorum deliberativo per le decisioni dell'assemblea in seconda convocazione portandolo da un terzo a 500 millesimi.
In particolare, dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono stati inseriti i seguenti commi: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche (…)».

Precisamente, è ora richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

La normativa prima in vigore, invece, prevedeva che potesse essere validamente approvata la delibera in seconda convocazione con un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale.

Art 2 comma 1, legge 13/89: «Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile».

Ai fini del caso in esame, però, se il soggetto che abbia problemi di deambulazione possa installare a sue spese il servoscala qualora l'assemblea non provveda a deliberare in merito alla richiesta da lui effettuata entro tre mesi.

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