Nomina di amministratore in conflitto d'interessi
Da L'Esperto Risponde
La riforma del condominio ha previsto dei requisiti morali per svolgere la funzione di amministratore. In particolare, l'art 71-bis disp. att. c.c. qualifica come soggetti idonei a ricoprire l'incarico di amministratore di condominio coloro:
- che hanno il godimento dei diritti civili;
- che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- che non sono interdetti o inabilitati;
- il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari.
La perdita dei requisiti comporta la cessazione dell'incarico, pertanto la riforma ha attribuito anche al singolo condomino la facoltà di adire l'assemblea senza particolari formalità per la nomina di un nuovo amministratore.
La disposizione, poiché fissa i requisiti di onorabilità dell'amministratore, ha carattere di ordine pubblico, nonché imperativo, e dovrebbe quindi comportare la nullità della delibera di nomina del soggetto che ne risulta privo.
La norma non può essere derogata nemmeno da regolamento condominiale ex art. 1138 comma 3 c.c., nulla vieta però all'assemblea dei condomini di stabilire requisiti diversi e ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge poiché trattasi di un mandato caratterizzato dall'intuitus personae.
Nel caso di specie, non pare essere intervenuta alcuna sentenza di condanna nei confronti del condomino A, non sussiste dunque l'inidoneità di cui all'art. 71-bis c.c.
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