Morosità e dilazioni di pagamento
Con la recente riforma del condominio si è imposto all'amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio da parte dei condomini entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale è compreso il credito esigibile, salva espressa dispensa da parte dell'assemblea (articolo 1129, comma 9, Codice civile). Si è voluta circoscrivere la discrezionalità dell'amministratore nell'avvio delle pratiche legali di recupero dei crediti imponendo un termine massimo entro il quale l'amministratore deve attivarsi, salvo che non sia intervenuta una deliberazione assembleare di segno contrario. La norma non impedisce all'amministratore di attivarsi ben prima dell'approssimarsi della scadenza del termine. Difficilmente, poi, l'amministratore potrà accogliere la richiesta formulata dal lettore, impegnandosi per iscritto ad avviare il recupero nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza del termine. Nel caso in cui ci si trovi in difficoltà a far fronte alle spese condominiali è preferibile scrivere all'amministratore, chiedendogli di portare la questione in in assemblea affinché sia l'assemblea stessa, in piena trasparenza, a valutare l'opportunità di concedere dilazioni di pagamento.