L'esperto rispondeCondominio

Mancanza delle copie dei giustificativi di spesa chiesti dall'assemblea

di Gatti Gloria

La domanda

L'assemblea condominiale ha deliberato che l'Amministratore, unitamente ai prospetti di pagamento dei contributi mensili, deve fornire presso il portiere dell'edificio anche le fotocopie delle fatture delle somme ripartite e, in occasione di assemblea, la copia del verbale dell'assemblea precedente trascritto in forma leggibile. Atteso che l'Amministratore non esegue tale delibera e risulta iscritto ad un'associazione di cui alla legge n. 4/2013, un condòmino, che chiede a mezzo fax, telefono e e-mail le suddette copie, ma non ottiene alcuna risposta, può rivolgersi allo “sportello di riferimento” ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata legge? nel caso di mancata risposta anche da parte di quest'ultimo, a quale organo un condomino può rivolgersi per far valere il proprio diritto, come da delibera assembleare?

Da L'Esperto Risponde

Ai sensi dell'art 1130 comma 1 c.c. n. 1, non modificato dalla legge n. 220 dell'11.12.2012, tra gli obblighi fondamentali dell'amministratore di condominio vi è innanzitutto quello di eseguire le delibere assembleari.

In caso di inerzia da parte dell'amministratore, nonostante le continue sollecitazioni da parte dei condomini, ben potranno questi rivolgersi allo sportello di riferimento dell'associazione di cui fa parte il professionista, previsto dall'art. 2 comma 4 della legge 4/2013,al fine di ottenere l'accertamento delle violazioni compiute dall'amministratore, nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dal codice di condotta adottato dall'associazione stessa.

Nel caso in cui anche il predetto rimedio non porti ai risultati sperati, occorre precisare che ai sensi dell'art 1129 comma 12 n. 2, la mancata esecuzione delle delibere assembleari costituisce grave irregolarità che giustifica anche da parte del singolo condomino il ricorso all'assemblea condominiale per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino per ottenere la revoca dell'amministratore potrà infine rivolgersi al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione.

In caso di accoglimento della domanda, il condomino ricorrente, per le spese legali avrà diritto alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Tale disciplina è resa ancor più efficace dalla previsione del comma 13 dell'art 1129 c.c., così come novellato dalla legge n. 220 dell'11.12.2012, che in caso di revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non potrà nominare nuovamente l'amministratore revocato

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