Fondazioni comuni e scale di corpi di fabbrica separati
Da L'Esperto Risponde
Le fondazioni rientrano tra le parti comuni del condominio come stabilito dall'art. 1117 c.c. e come sottolineato dalla Suprema Corte in una decisione riguardante un caso analogo a quello descritto dal lettore: “le fondamenta sono beni comuni per espresso riferimento contenuto nell'art. 1117 c.c. che le menziona con il suolo su cui sorge l'edificio.” (Cass. Civ., sez. II, sentenza 26.07.2012 n° 13262)
L'art. 1117 c.c. contiene una presunzione di comunione in riferimento ad alcune parti dell'edificio e funge da criterio per la ripartizione delle spese. L'art. 1117-bis, introdotto dalla Riforma del Condominio, ha inoltre chiarito che le disposizioni di cui all'art 1117 c.c. “si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.” Esso è però derogabile dal regolamento condominiale ed acquista valore in assenza di una differente scelta da parte dei condomini.
Pertanto, se il regolamento condominiale non ha previsto diversamente, è da ritenersi che le spese relative alle fondazioni dei due condominii vadano ripartite tra i condomini di entrambi gli edifici.
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