Condominio

Il passaggio di consegne non è una promessa di pagamento

di Rosario Dolce

Al verbale di accettazione delle consegne dei documenti trasmessi dal precedente amministratore viene in genere attribuito il valore di promessa di pagamento o ricognizione di debito, alla stregua di quanto stabilito dall'articolo 1988 codice civile.
La Corte di Cassazione con la Sentenza del 11 novembre 2015, n. 23018 si è pronunciata sulla questione dirimendo una querelle avente ad oggetto la valutazione sulla fondatezza, o meno, di un credito preteso dall'amministratore per anticipazioni sostenute sulla scorta di quanto verbalizzato in sede di passaggio delle consegne.
Tizio, già amministratore del Condominio Alfa, ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Albano Laziale un ingiunzione di pagamento di euro 1.694,45 nei confronti del proprio ex mandatario, assumendo di averli anticipati per suo conto durante l'espletamento del mandato.
A fondamento di quanto asserito ha allegato una scrittura riassuntiva delle entrate ed uscite sottoscritta dall'amministratore subentrante in sede di passaggio di consegne. La nota contabile prodotta, in effetti, illustrava un “disavanzo di cassa” pari al credito ingiunto.
Il Condominio ha proposto opposizione, negando che fosse stata fornita la prova di una siffatta anticipazione in proprio favore. Non solo. La compagine opponente ha disconosciuto il documento contabile posto a fondamento del decreto ingiuntivo e ha negato che lo stesso potesse rappresentare una ricognizione di debito ai sensi dell'articolo 1188 codice civile.
Il Giudice di Pace adito ha respinto l'opposizione e ha accolto la pretesa pecuniaria dell'amministratore ritenendola fondata.
In seguito, il Condominio ha impugnato tale decisione innanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, reiterando gli stessi motivi di opposizione. Nel giudizio di appello così instauratosi, l'esito della causa è stato ribaltato.
Il giudice del gravame ha statuito che il documento posto a base del decreto di ingiunzione non integra(va) gli effetti di un atto avente ad oggetto un “riconoscimento del debito”, in quanto proveniente da organo non legittimato (l'amministratore subentrante) in assenza di apposita delibera assembleare. Ha sottolineato, inoltre, che non sarebbe mai stato depositato il prospetto contabile, richiamato nel verbale di consegna della documentazione tra amministratori.
L'amministratore professionista è così ricorso in cassazione, affidando il gravame a quattro motivi; il ricorso non avrà però miglior fortuna dei precedenti.
La Cassazione ha infatti affermato che la funzione di ricognizione di debito può, come non può, essere riconosciuta al verbale di accettazione delle consegne dei documenti trasmessi dal precedente amministratore, in relazione al contenuto del verbale stesso. Tuttavia, nel caso in specie, le evidenze contabili contenute nel verbale di passaggio delle consegne tra amministratori non sono state integrate in corso di causa e sono così risultate sfornite di prova.
A quanto pare, il prospetto entrate dell'anno 2004 in cui, secondo allegazione difensiva dell'amministratore, sarebbe stato riportato il disavanzo di cassa poi oggetto di ingiunzione (in quanto richiamato nel verbale di consegne), non sarebbe stato depositato in causa o - secondo quanto e' a dire in sentenza - se pur fosse stato presente nel fascicolo di parte a corredo del ricorso per ingiunzione tuttavia non sarebbe stato rinvenuto al momento della decisione.
Il ricorso è stato così respinto. Cionondimeno, dalla superiore motivazione è possibile trarre un principio : si può infatti concludere affermando che il “verbale di passaggio delle consegne” tra amministratori, nel caso in cui direttamente o per relationem faccia riferimento a delle pendenze economiche in favore del precedente amministratore ora a titolo di anticipazione ora a titolo di compenso professionale, pur non potendo qualificarsi astrattamente come promessa di pagamento o ricognizione di un debito - in quanto postula un atto proveniente non dalla parte personalmente ma dal suo mandatario (tenuto ad accettarlo sempre con riserva) -, può, ad ogni modo, elevarsi a presupposto giuridico/sostanziale della stessa pretesa pecuniaria, purché integrato, in sede processuale, da altri e/o ulteriori giustificativi contabili.

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