Condominio

Nessun addebito se c’è stata diligenza

di Gian Vincenzo Tortorici

La responsabilità del custode della cosa che ha causato danni a terzi è prevista dall’articolo 2051 del Codice civile. Custode è chiunque abbia l’uso di questa cosa e sia obbligato a mantenerla in efficienza per il suo migliore godimento. Qualora essa provochi danni per non essere stata adeguatamente mantenuta, il custode è responsabile dei danneggiamenti per incuria, per omissione o per non avere posto in essere tutti gli interventi che erano necessari per evitare l’evento.

Il nesso di causalità tra quest’ultimo e l’operato del danneggiante potrebbe, però, essere escluso da un comportamento non diligente dello stesso danneggiato.

Nel caso in cui il danneggiante sia il condominio, questo è responsabile e deve risarcire i danni provocati dalla cosa in custodia: per esempio, se dal lastrico solare di proprietà comune si verificano infiltrazioni d’acqua per una omessa sostituzione della guaina impermeabilizzante, sarà il condominio a dover risarcire i danni patiti dall’appartamento sottostante, poiché gli stessi condòmini, in questa fattispecie, sono terzi danneggiati . Considerato, però, che il gestore delle parti e dei servizi comuni dell’edificio condominiale è l’amministratore, a norma dell’articolo 1130 del Codice civile, il condominio può rivalersi nei suoi confronti per quanto si trova costretto a risarcire, interamente o parzialmente, nell’eventualità in cui l’assicurazione abbia rimborsato parte degli importi dovuti al danneggiato.

Nel caso specifico illustrato dal quesito, vi sono - tuttavia - da considerare due aspetti fondamentali. Il primo riguarda il comportamento dell’amministratore, che, con la diligenza pretesa dall’attività professionale da lui svolta, ha prontamente attuato le cautele possibili che la situazione richiedeva, sempre che possa effettivamente dimostrare il suo operato. Il secondo è che il condomino si è comportato con imprudenza, in quanto, da una parte, non poteva non prevedere la gelata notturna, considerate le condizioni climatiche, in relazione allo sciogliersi della neve caduta nel cortile, e, dall’altra, non poteva non procedere con cautela, dato che la presenza del sale presupponeva che al di sotto fosse presente un leggero strato di ghiaccio.

Nessuna responsabilità per quanto accaduto può essere, pertanto, addebitata né al condominio né al suo amministratore.

Lo scorso inverno, a causa di una gelata notturna, si era ghiacciato un sottile strato di neve che ricopriva il cortile condominiale e che, prima della gelata, stava finendo di sciogliersi. Alle 9 del mattino un condomino, che stava attraversando il cortile per accedere al suo garage, è scivolato ed è caduto, fratturandosi una gamba.

In seguito all’incidente, questo signore ha chiesto i danni al condominio. Preciso che, quale amministratore condominiale, alle 6.30 di quella stessa mattina avevo provveduto a far spargere sull’intero piazzale tre sacchi di sale, più che sufficienti a coprire l’intera area. Il condominio e il sottoscritto sono responsabili dell’accaduto, nonostante la precauzione presa?

P. M. - bolzano

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