Il Condominio
Nessun addebito se c’è stata diligenza
di Gian Vincenzo Tortorici
La responsabilità del custode della cosa che ha causato danni a terzi è prevista dall’articolo 2051 del Codice civile. Custode è chiunque abbia l’uso di questa cosa e sia obbligato a mantenerla in efficienza per il suo migliore godimento. Qualora essa provochi danni per non essere stata adeguatamente mantenuta, il custode è responsabile dei danneggiamenti per incuria, per omissione o per non avere posto in essere tutti gli interventi che erano necessari per evitare l’evento.
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