Condominio

Lotta al rumore, per il Tar Lecce non servono permessi per maxischermi o musica nei locali

di Roberta Zanino

Nessuna autorizzazione per le serate musicali all'interno dei pubblici esercizi
I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sempre più spesso organizzano intrattenimenti musicali o trasmettono partite su maxi schermi, circostanza che induce i condòmini a chiedersi se tali attività siano lecite o se debbano essere preventivamente assentite.
La possibilità di organizzare intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi di somministrazione in assenza dell'autorizzazione di pubblica sicurezza discende dall'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 regio decreto 635/1940 ad opera del Dl 5/2012 convertito in legge 35/2012. Prima dell'abrogazione, infatti, la norma assoggettava all'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 68 regio decreto 773/1931 gli spettacoli ed i trattenimenti nei pubblici esercizi.
Peraltro può accadere che locali che svolgono l'attività di somministrazione come attività servente a quella di pubblico spettacolo, cerchino di aggirare l'obbligo di autorizzazione previsto dall'art. 68 regio decreto 773/1931 per gli spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il Tar Puglia - Lecce con la sentenza n. 3171 del 5 novembre 2015 ha esaminato la questione.
A parere del Tribunale la fattispecie di cui all'art. 68 regio decreto 773/1931 che richiede l'autorizzazione in caso di spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico ricorre nel caso in cui lo spettacolo costituisca l'attività primaria esercitata dall'intrattenitore, desunta da elementi sintomatici quali il pagamento di un biglietto all'ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l'utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicizzazione dell'evento, ecc.
Si esula invece dalla previsione di cui all'art. 68 regio decreto 773/1931 nel caso di messa in onda di brani musicali svolta dall'esercente al solo scopo di attirare potenziali avventori, spinti ad entrare all'interno del locale anche in ragione di quanto ivi offerto. In questa ipotesi, tale attività rimane ancillare e servente rispetto a quella, primaria, di somministrazione di bevande, la qual cosa emerge dall'assenza di quegli indici sintomatici (pagamento del biglietto, pubblicizzazione dei vari eventi musicali, ecc.) che, combinati tra di loro, consentono di affermare la natura primaria, avente carattere imprenditoriale, dell'attività di intrattenimento musicale svolta dall'esercente il locale commerciale.
Sulla base di quanto sopra esposto il Tar ha ritenuto che una serata musicale organizzata con strumentazione musicale e Dj all'interno dell'esercizio pubblico costituisse una attività di intrattenimento ancillare rispetto a quella, prevalente, di somministrazione di cibi e bevande, in mancanza di altri indici sintomatici dell'attività di intrattenimento, e segnatamente, il pagamento del biglietto e/o la maggiorazione del costo della consumazione.
Si segnala che alcuni Comuni, si sono dotati di un regolamento che disciplina compiutamente tale fattispecie.
Così, ad esempio, il Comune di Torino, dopo avere chiarito all'art. 24 del Regolamento di Polizia Amministrativa che lo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti nell'esercizio di attività con carattere imprenditoriale è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 68 del regio decreto 773/1931 e che assume carattere imprenditoriale l'evento o l'attività organizzata da un imprenditore così come definito dall'articolo 2082 del Codice Civile oppure l'evento o l'attività organizzata da soggetto giuridico non avente qualifica imprenditoriale che sia soggetta ad un corrispettivo per l'ingresso, all'art. 26 dispone che: “Per trattenimenti presso esercizi pubblici si intende l'attività in cui gli esercenti pubblici esercizi, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, forniscono anche un diverso servizio di musica o di trattenimento senza trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (piano-bar, musica dal vivo, diffusione di musica tramite dj, ecc.).
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione dei trattenimenti di cui al comma precedente, senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:
a) l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
b) l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
c) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
d) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
e) venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
La diffusione di programmi televisivi nei pubblici esercizi, previo pagamento di un biglietto d'ingresso o prezzo della consumazione maggiorato senza trasformare il locale in sala di trattenimento, è subordinata a D.I.A..
Alla luce di quanto sopra esaminato, si può ritenere che lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi di somministrazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione di p.s. quando è effettuato con carattere imprenditoriale. Se invece non vi è la trasformazione in locale di pubblico spettacolo e l'attività non diventa predominante, non è necessaria l'autorizzazione.
In particolare, nel pubblico esercizio di somministrazione è consentito, senza necessità di autorizzazione, suonare musica dal vivo, musica tramite dj, utilizzare maxi schermi per vedere partite o filmati musicali, a condizione che l'attività non assuma carattere imprenditoriale, ossia non comporti il pagamento di un biglietto di ingresso né costituisca motivo per aumentare il costo delle consumazioni.
Se invece vi sono spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo, quale una pista da ballo, il locale viene assimilato ad un locale di pubblico spettacolo ed è necessaria l'autorizzazione a prescindere dal numero di giorni in cui i trattenimenti sono effettuati. Infatti in questo caso l'attività di spettacolo diviene principale rispetto all'attività di esercizio pubblico di somministrazione che a sua volta diventa complementare. Unica eccezione qualora lo spettacolo o il trattenimento sia organizzato eccezionalmente, come nel caso della festa di fine anno.
L'ipotesi prevista dal Comune di Torino, relativa alla sottoposizione a D.I.A. degli intrattenimenti costituiti della trasmissione di programmi televisivi accompagnati dall'aumento del prezzo delle consumazioni o dal pagamento di un biglietto di ingresso, costituisce un ibrido non previsto dall'ordinamento.
Infatti la legge statale prevede l'autorizzazione per gli spettacoli, la segnalazione certificata di inizio attività per eventi che si svolgano entro le ore 24 del giorno di inizio e comportino fino ad un massimo di 200 partecipanti (art. 68 c. 2 regio decreto 773/1931) e l'attività libera per gli intrattenimenti svolti senza carattere imprenditoriale nei pubblici esercizi.
E' opportuno precisare che ove i condòmini fossero interessati a sapere se il gestore del pubblico esercizio che organizza intrattenimenti è in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, potrebbero presentare richiesta di accesso documentale al Comune, essendo legittimati alla richiesta proprio in quanto condòmini.

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