L'esperto rispondeCondominio

Revoca dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria

di Paola Pontanari

La domanda

L'amministratore del mio condominio è stato nominato dall'assemblea in data 30 dicembre 2011 e rimane in regime di “prorogatio”.
L'assemblea con delibera del 6 maggio 2014 ha inoltrato all'amministratore un'istanza di convocazione dell'assemblea per deliberare la revoca dell'amministratore e la nomina del nuovo amministratore. Successivamente in data 27 giugno 2014 ai sensi delle Disp. Att. articolo 66-comma1 del Codice civile è stata inoltrata all'amministratore una istanza di convocazione dell'assemblea per lo stesso motivo; il riscontro è stato il ripetuto rifiuto dell'amministratore a convocare l'assemblea. La convocazione diretta dell'assemblea non risulta praticabile. Se un condomino, in sede di volontaria giurisdizione ,ai sensi dell'articolo 1129 comma 12, n. 1 del Codice civile, senza avere prima sottoposto la questione al parere dell'assemblea così come previsto, volesse inoltrare un ricorso finito poi con esito positivo, l'assemblea successivamente ha facoltà di revocare l'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria?

Da L'Esperto Risponde

L'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria potrà sempre essere successivamente revocato dall'assemblea che è l'organo decisionale del condominio. In particolare secondo l'articolo1129 del Codice civile riformato la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

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