L'esperto rispondeCondominio

Partecipazione all'uso dell'ascensore e ripensamento

di Edoardo Riccio

La domanda


Nel 2003 i quattro condomini di una palazzina su tre piani decisero di installare un elevatore dal piano terra al piano soffitte. L'amministratore (avvocato, uno dei condomini) propose di ripartire la spesa per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in base a un “criterio di utilità per i singoli condomini”. Un proprietario ottenne all'unanimità di partecipare esclusivamente per la quota relativa al raggiungimento del piano soffitte dal piano terra. Nel 2014 lo stesso proprietario chiese di acquisire per intero la sua quota dietro conguaglio ottenendo il parere positivo (e sempre unanime) dell'assemblea. Nel marzo di quest'anno, tuttavia, a fronte dell'onere da sostenere (peraltro già noto) il condomino in questione dichiara di non voler più dar seguito alla deliberazione assembleare da lui stesso sollecitata. E' un comportamento ammissibile? Che valore hanno e, soprattutto, che doveri e impegni comportano le deliberazioni di un'assemblea?

Da L'Esperto Risponde

L'ascensore installato successivamente al completamento del condominio, è una innovazione. I condomini hanno raggiunto l'intesa per l'installazione e la ripartizione della spesa. Non è dato capire cosa si intenda con la frase “acquisire per intero la sua quota” posto che tale volontà pare essere successiva all'installazione ed al pagamento della stessa. Ciascun condomino è comproprietario di una quota pro indiviso, non separabile dalla proprietà degli altri condomini. Qualora un condomino volesse iniziare ad utilizzare il bene dal quale inizialmente era stato escluso, sarà tenuto al pagamento della sua quota. Sino a che non avrà effettuato le opere necessarie (e quindi non avrà modificato il bene comune) potrà astenersi e rivedere la propria decisione. Nel momento in cui, invece, avesse già fatto le opere necessarie, sarà tenuto al pagamento delle stesse.

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