Opere urgenti e prescrizione
Da L'Esperto Risponde
Non esistono termini di prescrizione o decadenza che possano cancellare il dovere di provvedere alle spese per le opere di manutenzione o riparazione necessarie, dovere che grava sull'assemblea. In altri termini, se l'assemblea non provvede a deliberare l'esecuzione di opere necessarie, ciascun condomino potrà sempre pretendere che si provveda a dette opere fino a quando persista il loro carattere necessario. La maggioranza richiesta è quella ordinaria (in seconda convocazione, maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio), slavo che non si tratti di riparazioni di notevole entità (nel qual caso - a norma dell'articolo 1136 del Codice civile - terzo comma - occorre il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore complessivo). La vendita di una unità immobiliare non muta in alcun modo i termini della questione e non giustifica il rinvio di una eventuale deliberazione.
Per quanto attiene ai rapporti tra il lettore e i potenziali acquirenti dell'unità immobiliare, elementari doveri di lealtà impongono di mettere al corrente della situazione i soggetti con cui instaura una trattativa, pena il risarcimento dell'eventuale danno (articolo 1337 del Codice civile).
E' bene ricordare, infine, che l'alienante resta obbligato solidalmente con l'acquirente per i contributi condominiali maturati sino a quando non trasmetta all'amministratore copia autentica dell'atto di vendita (articolo 63, quinto comma, disposizioni di attuazione del Codice civile). Conviene, dunque, provvedere senza ritardo a questo adempimento.
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