Condominio

L'ordine del giorno sempre va rispettato

di Andrea A. Moramarco

Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che i condòmini siano informati sui vari temi da trattare. Non è richiesta una minuziosa elencazione di tutti gli argomenti e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti all'ordine del giorno, ma è sufficiente che siano preventivamente resi noti ai condomini i termini delle varie questioni da affrontare. Per garantire la partecipazione informata dei condòmini – requisito di validità della delibera dell'assemblea condominiale – l'avviso di convocazione deve indicare, pertanto, gli argomenti da trattare in termini essenziali, senza prefigurare lo sviluppo della discussione o il risultato dell'analisi dei singoli punti. Solo il giudice di merito, poi, potrà verificare se la deliberazione dell'assemblea sia stata pertinente con il tema discusso dai condòmini.
A ricordare le regole sulla partecipazione all'assemblea condominiale, elaborate dalla giurisprudenza della Cassazione (ad. es. 21298/2007), è il Tribunale di Milano con la sentenza 5905/2015. Nel caso deciso, il punto controverso tra uno dei condòmini e il Condominio riguardava la decisione votata dall'assemblea di attribuire in via esclusiva il solaio comune ad un solo condòmino. L'ordine del giorno, tuttavia, faceva riferimento alla sola situazione del solaio di proprietà condominale.
Il giudice milanese, adito per dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare per omessa indicazione nella convocazione dell'argomento deliberato, applicando questi principi ritiene che «l'argomento deliberato non sia di pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema posto all'ordine del giorno», il quale «non era tale da far presagire che si sarebbe attribuita l'uso di un parte comune in via esclusiva ad un singolo condòmino».
Sulla scorta di queste affermazioni, la questione si è conclusa con la sola condanna del Codominio a rifondere le spese legali sostenute dal condòmino attore, per via della cessazione della materia del contendere. Infatti, dopo aver vanamente cercato di contestare l'interesse ad agire del singolo condòmino, in quanto la delibera non era stata posta in esecuzione, lo stesso Condominio era intervenuto con una nuova delibera revocando il contenuto della precedente.

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