L'esperto rispondeCondominio

Androne utilizzato per mostra fotografica

di Pierantonio Lisi

La domanda


Sono proprietario di un appartamento in un fabbricato condominiale. Vorrei utilizzare per un breve periodo (qualche mese) l'androne di ingresso, piuttosto ampio di circa 200 mq., per esporre alle pareti alcune mie fotografie di natura artistica per offrirle ai condomini e loro ospiti, al fine di utilizzare il ricavato a favore di una Onlus a scopo di beneficenza.
Chiedo se necessita una delibera assembleare dei condomini per tale evento o è sufficiente una mia comunicazione scritta all'amministratore del condominio per tale temporanea utilizzazione di un bene comune, ai sensi dell'art. 102 del Codice Civile.

Da L'Esperto Risponde

L'esposizione nell'androne di fotografie artistiche o quadri destinati alla vendita, sia pure a scopo di beneficenza, costituisce una forma di utilizzazione di una parte comune non conforme alla sua destinazione abituale, come l'uso della facciata per scopi pubblicitari. Ove pure detta utilità ulteriore dell'androne risultasse pienamente compatibile con la funzione propria di quella parte comune, occorrerebbe in ogni caso regolamentarne la fruizione a vantaggio di tutti i condòmini, restando escluso che il singolo possa legittimamente prendere autonome iniziative. La temporaneità dell'esposizione, poi, non muta i termini della questione: se l'uso è autorizzato una volta, dovrà esserlo anche in altre circostanze dello stesso genere. La maggioranza necessaria, dunque, è quantomeno quella richiesta per l'approvazione o la modifica del regolamento di condominio (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore). Potrebbe ritenersi necessaria, non senza ragione, la più ampia maggioranza richiesta per le innovazioni (maggioranza degli intervenuti che rappresenti i due terzi del valore), se non addirittura quella per la modificazione delle destinazioni d'uso (maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti che rappresentino i quattro quinti del valore, con formalità aggravate di convocazione dell'assemblea). La maggioranza occorrente dipende dall' “invasività” della nuova forma di utilizzazione dell'androne. Altro è limitarsi a lasciare in esposizione fotografie o quadri con l'indicazione dei recapiti del venditore; altro è consentire che il venditore “presidi” l'androne per promuovere l'acquisto o illustrare le opere; altro ancora sarebbe rendere l'androne accessibile a potenziali acquirenti.

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