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Allacciamento alla canna fumaria comune

di Paola Pontanari

La domanda

Abito in condominio di sette piani, 28 condòmini e vari locali alla strada. Il proprietario di uno dei locali sottostanti chiede che l'amministratore porti in assemblea la richiesta di allacciamento del locale alla canna fumaria dell'impianto di riscaldamento centralizzato del condominio, in previsione di affittare il locale a un esercizio di pasticceria (senza precisare se si tratta di laboratorio e vendita o solo laboratorio). Per attuare tale allaccio dovrà effettuare un lavoro di perforazione della parete divisoria dalla canna fumaria alle spalle del locale, non previsto nella planimetria del palazzo. L'assemblea dei condomini può decidere se accogliere o rifiutare l'allacciamento per cui il proprietario (a parole) si obbliga al rispetto delle leggi, con quale motivazione? Occorre un impegno scritto e che valore ha? Inoltre non si conosce la portata di immissione dei fumi, né se sia compatibile con quella della caldaia centralizzata costruita nel'1969 con successivo adeguamento/infilaggio camicia.

Da L'Esperto Risponde

La canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all'articolo 1117 del Codice civile, ove il contrario non risulti dal titolo. Ciò vuole dire che deve ritenersi bene comune a tutti i condomini. Sicché, conseguentemente, ogni condomino ha diritto di potersi allacciare, sempre nel rispetto delle relative normative e della destinazione d'uso del bene.

Per quel che riguarda, invece, la “perforazione della parete divisoria dalla canna fumaria alle spalle del locale” occorre capire se la predetta parete divisoria sia di proprietà condominiale o esclusiva. Infatti, se dovesse trattarsi di una parete comune, si reputa necessaria il consenso dell'assemblea dei condomini per eseguire la predetta perforazione. Il fatto che non sia “previsto nella planimetria del palazzo” non comporta alcuna preclusione in quanto, chi dovrà far eseguire i predetti lavori – qualora siano ritenuti possibili - dovrà dotarsi di tutte le relative autorizzazioni.

Se dovesse trattarsi un bene di proprietà esclusiva, occorre chiedere l'autorizzazione al proprietario. Ovviamente, il tutto dovrà essere eseguito nel rispetto del decoro architettonico e senza creare pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell'edificio.
Inoltre, visto che la “caldaia centralizzata risale al 1969, con successivo adeguamento/infilaggio camicia”, occorre che un tecnico abilitato verifichi l'incidenza che l'eventuale nuova “portata di immissione dei fumi” possa avere sull'impianto in generale.

Da quanto appena esposto, si può pacificamente affermare che, visto che il predetto allaccio potrebbe incidere sull'efficienza dell'attuale impianto di riscaldamento centralizzato, occorre che “il proprietario” (che ha intenzione di eseguire i predetti lavori) faccia valutare da un tecnico specializzato l'eventuale incidenza che il nuovo allaccio possa avere sul predetto impianto. Qualora, dalla relazione tecnica non emergessero delle incompatibilità con l'attuale impianto di riscaldamento centralizzato e, inoltre, la “perforazione della parete” sia possibile e/o autorizzata, allora il “proprietario del locale sottostante” dovrà essere messo nella condizione di allacciarsi alla canna fumaria già esistente.

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