Condominio

Tribunale di Genova, l’assemblea non può bloccare il distacco del riscaldamento

di Andrea Moramarco

Il regolamento condominiale non può subordinare al voto favorevole dell'assemblea il diritto del singolo condòmino di distaccarsi dall'impianto centralizzato. Si tratta, infatti, di un diritto non derogabile che può sempre essere esercitato dal condòmino, fermo restando il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, nonché delle spese di gestione «se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini». Lo ha chiarito il Tribunale di Genova con la sentenza 1507/2015.
La richiesta di distacco dall'impianto centralizzato era stata rifiutata dall'assemblea in virtù di una clausola del regolamento condominiale che subordinava la decisione del singolo condòmino di distaccarsi dall'impianto al voto favorevole della maggioranza prevista dall'articolo 1136 comma 5 c.c., ovvero “un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio”. L'assemblea, in sostanza, aveva negato il suo assenso al distacco perché questo avrebbe comportato un aumento delle quote di spesa relative alla gestione dell'impianto per gli altri condòmini e, allo stesso tempo, aveva condizionato il suo voto favorevole al pagamento da parte del richiedente di tutte le spese di consumo del combustibile.
Il condòmino, impugnando la delibera, riteneva però che il suo diritto al distacco dall'impianto centralizzato non poteva essere legato ad un voto dell'assemblea, non potendo il regolamento, anche se contrattuale, derogare alle disposizioni di cui all'articolo 1138 comma 4 c.c.., ed essendo lui tenuto solo al pagamento delle spese di conservazione dell'impianto. In corso di causa, poi, il richiedente ridimensionava la sua pretesa mostrandosi disponibile a pagare le spese di gestione in una certa quota percentuale.
Per il Tribunale il distacco è legittimo e l'assemblea, anziché ostacolare il diritto del condòmino, avrebbe dovuto provvedere alla regolamentazione delle «nuove conseguenti modalità di contribuzione», tra cui rientrano percentualmente anche le spese di gestione. Il giudice ligure ricorda che il regolamento condominiale è un «contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento». E impedire il distacco dall'impianto centralizzato non rientra in un tale interesse, in quanto «l'ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine di interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, dette trasformazioni». Le spese, infine, una volta accertato che il distacco non comporti alcuno squilibrio termico all'impianto centralizzato, vanno ripartite come da relazione del Ctu, nella specie in misura del 30%, dell'importo derivante dalla tabella millesimale.

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