Condominio

Tribunale di Alessandria: fornitura d’acqua sospesa quando la morosità è forte

di Enrico Morello


Il Tribunale di Alessandria (in sede di reclamo contro l’accoglimento di un provvedimento d’urgenza), con sentenza del 17 luglio 2015, giudica lecita la sospensione dell'erogazione (per meglio dire la riduzione ai minimi termini) dei servizi idrici qualora il condominio maturi una considerevole morosità
Il caso: alcuni condòmini in regola con i pagamenti avevano presentato ricorso d'urgenza (art. 700 del Codice di procedura civile) al Tribunale di Alessandria, chiedendo l'immediato ripristino del completo servizio di somministrazione acqua che la società erogatrice aveva ridotto ai minimi quale reazione alla acclarata (che del resto i ricorrenti non contestavano) morosità del condominio.
I condòmini “virtuosi”, in sostanza, sostenevano che essendo loro in regola con i pagamenti delle spese condominiali, non potevano essere penalizzati dalla morosità degli altri condomini che aveva portato all'inadempimento nei confronti del creditore: lo stesso creditore, pertanto, a dire dei ricorrenti avrebbe diritto di sospendere il servizio solo qualora lo stesso fosse stato effettuato in favore di parti comuni dell'edificio, e non viceversa (come nel caso di specie) colpendo direttamente le singole unità immobiliari.
Nell'accogliere tali argomentazioni e con esse il ricorso d'urgenza, il Tribunale osservava come esista un dovere dei condòmini in regola con i pagamenti di sollecitare l'amministratore a pagare almeno in parte i debiti del condominio, nonché il potere dell'amministratore stesso di sospendere i condomini morosi dalla fruizione dei servizi comuni, mentre non sussiste un diritto del somministratore di sospendere il servizio nei confronti dell'intero caseggiato.
Contro il decreto di accoglimento del provvedimento d'urgenza, che ordinava il ripristino del servizio in favore del condominio, proponeva reclamo l'ente erogatore, sostenendo anzitutto come non possa essere un argomento contrario alla legittimità della sospensione del servizio il fatto che essa penalizzi anche i condomini in regola con i pagamenti delle spese condominiali, dato che questo è un fatto dato che riguarda i rapporti interni al condominio, ma non rileva i rapporti contrattuali fra il Condominio e la società erogatrice del servizio.
Tale argomentazione veniva fatta propria dallo stesso Tribunale, in veste di giudice del reclamo (evidentemente con magistrati diversi da quello che aveva accolto il provvedimento d’urgenza) , e revocava lo stesso provvedimento d'urgenza, giudicando legittima la sospensione (o per meglio dire diminuzione) del servizio.
Osservava in proposito il Tribunale piemontese, richiamandosi alla nota sentenza resa recente dalla Cassazione (n.° 3636/2014) come solo l'amministratore, in quanto rappresentante del condominio, possa validamente estinguere i debiti di quest'ultimo, mentre tale effetto non avrebbe il pagamento della propria quota effettuato dal singolo condominio in favore direttamente del creditore del condominio.
In forza di ciò, pertanto, si deve ritenere che la società somministratrice sia contrattualmente vincolata solo nei confronti del condominio, mentre non potranno essergli opposti i pagamenti eventualmente effettuati da parte di alcuni condòmini in favore dell'amministratore.
Si rileva, infine, come il Tribunale abbia respinto il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite in materia di parziarietà del debito operato dai condomini in regola con i pagamenti, i quali ritenevano che in forza di tale principio giurisprudenziale (e della previsione dell'art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile) essi non potessero essere penalizzati dal mancato pagamento di altri condomini.
Tali richiami, infatti, osservava il Tribunale, riguardano l'obbligo del terzo creditore (qualora si tratti di obbligazioni contrattuali) di rivolgersi ai condòmini in via parziaria e fra loro prima a quelli morosi per ottenere il pagamento del proprio credito, ma nulla ha a che vedere con la sospensione del servizio legittimamente effettuata da un creditore (la società erogatrice) nei confronti di un proprio debitore (il Condominio) che sia venuto meno all'adempimento dei propri obblighi contrattuali”.

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