Condominio

L’eccesso di potere della delibera la rende automaticamente nulla

di Luana Tagliolini

Una delibera viziata da eccesso di potere è nulla perché l'oggetto non rientra nella competenza dell'assemblea. A partire da questa affermazione, fatta dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unita n. 4806/2005, vanno fatte alcune puntualizzazioni .L'eccesso di potere deliberante dell'assemblea (si veda anche l’articolo sul Quotidiano Condominioo del Sole 24 Ore) è delineato dall'art. 1135 c.c. in tema di “attribuzioni dell'assemblea dei condomini” il quale elenca quali sono gli ambiti entro i quali l'assemblea si può muovere, ossia esercitare il potere deliberante senza violare la legge. La delibera deve quidi perseguire il vantaggio comune dei condomini non di una maggioranza a scapito di una minoranza «poiché trova un argine nel neminem laedere, andando a cadere nel vizio di eccesso di potere e, comunque, violando la prescrizione del combinato disposto degli artt. 1108 e 1120 c.c., che vietano qualunque innovazione che possa pregiudicare il godimento di alcuno dei partecipanti» (Tribunale di Genova, sentenza del 29/01/2008) così come quella delle innovazioni vietate di cui all'art. 1120, u. co. c.c., che non possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, né alterare il decoro architettonico del fabbricato.
Tali delibere, se assunte dalla maggioranza assembleare, non possono perseguire finalità non coerenti con gli interessi della collettività.
Sotto questo aspetto, l'eccesso di potere è un limite che si affianca a quello delle “norme di legge o del regolamento condominiale” previsto dall'art. 1137 comma 2 codice civile, da richiamare per bilanciare i poteri della maggioranza deliberante e i diritti della minoranza.
Il controllo del giudice non investe il profilo del merito, dell'opportunità, della convenienza e delle ragioni che di fatto hanno determinato l'assunzione della soluzione adottata dall'assemblea, e sulla loro effettiva fondatezza.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari «deve limitarsi al riscontro della legittimità delle stesse e, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante» (Corte di Cassazione, sentenza 15633/2012).
Non sono considerate viziate da eccesso di potere ad es. le delibere con cui si approva il preventivo di una ditta di lavori più alto di quello di altre o si nomini un amministratore con il compenso più alto, perché il maggiore esborso richiesto al condominio non è di per se dannoso, non essendo scontato che l'offerta meno onerosa sia più vantaggiosa per quest'ultimo.
Qualora la delibera sia viziata da eccesso di potere, quindi, il ricorso all'autorità giudiziaria mira ad ottenere una pronuncia di nullità della delibera in quanto il suo intervento è finalizzato soltanto ad un controllo sulla legalità della delibera «preoccupandosi di stabilire se, preferendo tale soluzione, l'assemblea non abbia sviato, rispetto alle finalità verso le quali l'esercizio dei poteri assembleari deve volgersi» (Corte di Cassazione sentenza n. 15633/2012).

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