Condominio

Il condono della veranda abusiva non può essere soggetto a condizioni particolari

di Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico

In un condono edilizio, la pubblica amministrazione non può sottoporre a condizioni la concessione in sanatoria: o, verificati i requisiti di legge, rilascia il titolo, o lo nega. Così a Imperia la proprietaria di una veranda abusiva ha vinto la causa al Tar cui era ricorsa, impugnando un atto del Comune che aveva dichiarato la decadenza del titolo edilizio in forza del quale era stato edificato un manufatto a destinazione abitativa (Tar Liguria, sentenza 718/2015, depositata il 21 agosto 2015).
Nel caso di una veranda costruita abusivamente, ma poi condonata con concessione in sanatoria ottenuta nel 1996, il Comune, nel rilasciare il titolo, aveva messo delle prescrizioni alla proprietà, consistenti nell'imposizione di realizzare coperture in laterizio, entro 12 mesi, pena le sanzioni previste per l'abuso edilizio ai sensi della L 47/85. La proprietaria non aveva ottemperato, e quindi il Comune aveva dichiarato la decadenza del titolo in sanatoria.
I giudici liguri hanno sentenziato che la pronunciata decadenza era illegittima, dando ragione alla ricorrente. Infatti “la legge non prevede che un titolo edilizio possa essere condizionato al di fuori dei casi di espressa convenzione, né che il mancato adempimento delle prescrizioni possa comportare la decadenza dell'assenso dell'amministrazione”.
La Pa ha solo due opzioni: verificare, prima del rilascio o dopo la presentazione della Scia, la compatibilità del titolo con le norme vigenti, assentendo la domanda in caso positivo, altrimenti negandola. Il porre condizioni in un condono significherebbe infatti “l'accertamento di una solo parziale conformità del progetto al Prg o Puc”.
La veranda è stata dunque ritenuta condonata, con condanna del soccombente Comune di Imperia alle spese di causa.

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