Condominio

Il quesito: un fondo comune per coprire le quote dei condomini morosi

di Raffele Cusmai e Tiziano Parisi

Amministro un condominio in cui vi sono diversi condomini morosi. I condomini in regola con i pagamenti mi sollecitano a procedere per vie legali ma, di fatto, non intendono sostenenre le spese per poter procedere. Cosa fare?

Risposta
In base a quanto stabilito dall'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può, senza l'autorizzazione di quest'ultima, ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
L'amministratore è altresì tenuto a comunicare ai creditori del condominio che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Si rileva, inoltre, come i creditori del condominio, in seguito all'escussione dei condomini morosi, possono anche agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti.
Ciò precisato, si rileva quindi che per “contenere” i possibili danni derivanti dalla morosità di alcuni, i condomini in regola con i pagamenti normalmente costituiscono un apposito fondo volto alla copertura delle quote dei morosi.
In secondo luogo risulta consigliabile, qualora non sia già stato previsto all'amministratore o dal regolamento di condominio, la costituzione di un apposito fondo per sostenere le spese legali inerenti gli interessi comuni.
Diversamente, e stante l'attuale disposto dell'art. 63 disp. att. c.c., si rileva che qualora risulti infruttuosa l'escussione da parte dei creditori nei confronti dei condomini morosi, i condomini in regola con i pagamenti potranno egualmente essere chiamati a rispondere di dette somme, relative pur sempre alle spese comuni, maggiorate dei possibili danni e dei relativi interessi.
Si rileva infine che, onde ottenere un'apposita deliberazione in merito alle decisioni del caso concreto, l'amministratore ha la possibilità ex art. 66 disp. att. c.c. di convocare un'assemblea straordinaria secondo le forme e le procedure previste dalla norma citata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©