Condominio

Il quesito: il cartello «Affittasi» non lede il decoro architettonico

di Paola Pontanari

Da L’Esperto Risponde

Possiedo alcuni appartamenti in condominio destinati alla locazione abitativa. Necessito periodicamente poter esporre vicino al cancello il classico cartello “affittasi”.
I condomini li rimuovono asserendo che lederebbero il decoro della facciata!!!
Il regolamento contrattuale non prevede alcuna specifica limitazione.
E' un mio diritto esporre i cartelli? Il divieto mi procurerebbe danni sensibili e limiterebbe la possibilita' di sfruttamento della mia proprieta'.

Risposta
L'utilizzazione di alcuni beni comuni condominiali (quali: muro perimetrale, cancello, portone, etc..) da parte del singolo condomino mediante l'apposizione di cartelli, targhe insegne costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 cod.civ., sempre che – no vi siano espressi divieti contenuti nel regolamento condominiale e - non impedisca l'esercizio concorrente del diritto degli altri partecipanti di fare uguale uso del muro e sempre che, nel contempo, non ne alteri il decoro architettonico. Inoltre, quanto previsto nell'ambito della disciplina dell'articolo 1102 cod.civ. non richiede un'autorizzazione all'assemblea condominiale per l'affissione di un'insegna, di una targa o cartello.
Infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, ciascuno dei condomini può servirsi dei muri perimetrali, dei cancelli e/o portoni dell'edificio condominiale per quelle utilità accessorie che ineriscono al godimento della sua proprietà esclusiva, qual è l'utilità dal risalto pubblicitario dell'attività professionale o commerciale svolta, che si realizza normalmente mediante l'apposizione di insegne, targhe, cartelli e simili (in tal senso Cass. 24.10.1986, n. 6229).
Tuttavia, la semplice apposizione di cartelli amovibili sul cancello o muro perimetrale dell'edificio condominiale, verosimilmente, non lede il decoro architettonico. Al riguardo, si ricordi che con il termine “decoro architettonico” deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità (Cass. Cov. n. 851/2007).
Comunque, da quanto esposto appare pacifico affermare che, nel caso da Lei prospettato, non vi sia lesione del decoro architettonico. Tuttavia, nelle fattispecie in cui la predetta lesione non sia ben chiara ed evidente, è bene ricordare che, solo l'Autorità Giudiziario - su impulso del condominio stesso - può attestare, mediante l'analisi tecnica dello stato di fatto, la lesione o meno dello stesso decoro architettonico ed ordinare, per l'effetto, la rimozione/sostituzione dei predetti infissi. L'assemblea dei condomini, al riguardo, non può disporre o impedire alcunché.

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