Condominio

Morosità: il Tribunale di Milano detta le regole per le vendite giudiziarie

di Gloria Gatti

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 132/2015 del D.L. 83/2015 recante misure urgenti in materia fallimentare civile e processuale civile, Il Presidente della Sezione Terza Civile del Tribunale di Milano ha fornito di recente criteri direttivi ai delegati alle vendite, precisando che indipendentemente dal tempo in cui le procedure sono state introdotte e dal contenuto del provvedimento di delega ricevuta dovranno seguire le seguenti “regole”:
1.Prevedere vendite senza incanto;
2.Indicare, nell'avviso di vendita, in modo chiaro, sia il prezzo base d'asta (eventualmente ridotto, se sono già stati compiuti esperimenti di vendita in base alla delega ricevuta) sia l'offerta minima per la partecipazione all'asta, pari al 75% del prezzo base d'asta;
3.Escludere ogni riferimento alla rateazione del prezzo.
Il Presidente ha posto, inoltre, l'attenzione dei delegati sul testo del novellato art. 589 c.p.c.. che ha risolto un annoso conflitto giurisprudenziale, prevedendo che le istanze di assegnazione depositate dai creditori potranno essere validamente presentate purché si offra il prezzo base fissato per l'esperimento di vendita a cui si riferiscono.
In proposito, ante riforma, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8731/2011 aveva cassato una sentenza del medesimo Tribunale di Milano che aveva rigettato l'opposizione del debitore esecutato avverso un provvedimento di assegnazione al creditore procedente un immobile poiché inferiore al prezzo base fissato per l'incanto andato deserto.
Nel contempo anche l'Ordine degli avvocati di Milano, d'intesa con i Giudici della sezione esecuzioni, alla luce delle profonde riforme che hanno coinvolto le procedure esecutive, ha avvertito la necessità di intervenire in prima persona per garantire la competenza e la professionalità dei delegati alle vendite e di coloro che vorrebbero ricoprire tale incarico, istituendo appositi e periodici corsi di aggiornamento e formazione.
In parallelo all'attività del Tribunale e dell'Ordine ora corre anche “la riforma dell'avvocatura”, contenuta nel D.M. agosto 2015, n. 144 e recante Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214, che prevede tra le varie specializzazioni che gli avvocati potranno conseguire anche quella in “diritto dell'esecuzione forzata”, occorrerà, tuttavia, attendere per sapere se i delegati alle vendite milanesi dovranno munirsi anche di questo ulteriore titolo.

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