Condominio

Il quesito: per sostituire le tegole “ammalorate” è necessaria la maggioranza

di Raffaele Cusmai

Da Condominio 24

D. Nel condominio, in seguito ad una ispezione del tetto, abbiamo constatato che la maggior parte delle tegole risultano “ammalorate”. Vorremmo sottoporre il problema all'assemblea dei condomini e deliberare sulla opportunità di procedere alla loro sostituzione. Quale maggioranza assembleare è richiesta per questa tipologia di intervento? Come ripartire le spese trai condòmini?

R. Da quanto si espone, le tegole del tetto de quo risultano “ammalorate” e necessitano, quindi, di una loro sostituzione.
Per gli interventi di conservazione dell'edificio e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza le relative spese debbono essere sostenute, generalmente, da tutti i condomini in misura proporzionale ai rispettivi millesimi di proprietà.
L'intervento di specie, sembrerebbe rientrare fra le ordinarie spese di manutenzione dell'edificio, le cui decisioni sono deliberate dall'assemblea secondo le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c., ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Peraltro, in linea meramente astratta ed ipotetica, anche qualora voglia ricondursi l'intervento di specie all'alveo delle innovazioni, si rileva che in base al novellato art. 1120, secondo comma, c.c., i condomini con la medesima maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c., possono disporre delle innovazioni che abbiano ad oggetto opere ed interventi volti a migliorare la “sicurezza” degli edifici.
Invero, il cattivo stato delle tegole potrebbe anche provocare un improvviso loro distaccamento, con conseguenti responsabilità dell'amministratore e del condominio per possibili danni agli stessi condomini e a terzi.
In conclusione, per quanto esposto nel quesito e salvo ulteriori elementi allo stato non a disposizione dello scrivente, si ritiene che le spese in questione possano essere deliberate secondo le maggioranze di cui all'art. 1136, c. 2, c.c.

(Parere a cura di Carpineti - Cusmai Studio Legale)

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