Tabella dell'ascensore che non serve tutti i piani dell'edificio
Da L'Esperto Risponde
Salva diversa disposizione del regolamento condominiale contrattuale, a norma dell'articolo 1124 del Codice civile – rimasto sostanzialmente confermato dalla legge di riforma del condominio, legge 220/2012 – l'addebito delle spese delle scale e dell'ascensore è posta a carico dei proprietari dei diversi piani a cui servono.
A nostro giudizio, la mancata utilizzazione dell'ascensore al secondo piano comporta che la ripartizione delle spese – per la quota riguardante l'altezza dei piani – debba farsi applicando analogicamente il disposto di cui all'articolo 1124, ultimo comma del Codice civile, in tema di cantine, palchi morti, ecc.
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