Per la compravendita basta l'Ape condominiale
Da L'Esperto Risponde
Nel caso del lettore, l'attestato di certificazione energetica è valido sino al 9 ottobre 2019 e deve essere allegato ai contratti di vendita, di trasferimento a titolo gratuito degli immobili e alle nuove locazioni anche di una singola unità.
A norma dell'articolo 6, comma 10, del Dlgs 192/2005 - come modificato dal Dl 63/2013 - “l'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla Direttiva 2002/91/CE”.
Peraltro – per le Regioni che hanno varato proprie discipline dell'ACE – continua a valere la norma locale, per effetto della clausola di cedevolezza, contenuta nell'art. 17 del Dlgs 192/2005.
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