L'esperto rispondeCondominio

La compagnia assicurativa rifiuta di consegnare i documenti

di Pierantonio Lisi

La domanda

Alla Compagnia assicuratrice, che ha emesso la polizza del condominio in cui abito, in riferimento a un sinistro denunciato, ho chiesto tutta la documentazione ed esso riferito.
La Compagnia mi ha risposto che: «il Centro Liquidazione […] non è autorizzato a divulgare alcun documento inerente i sinistri e le polizze in quanto protetti dalla Legge sulla Privacy». «L'accesso agli atti non è previsto per i sinistri Rami elementari in quanto non sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 146».
La risposta non la ritengo soddisfacente. Cosa fare e quali le norme di riferimento?

Il diniego della compagnia di assicurazioni si fonda su due ordini di considerazioni.
In primo luogo, si fa leva sull'inapplicabilità della disciplina dell'accesso agli atti dettata dal codice delle assicurazioni per il ramo r.c. auto (articolo 146 Dlgs 209/2005 e articolo 2, comma 4, Dm 191/2008).
In proposito, si può rilevare che l'assenza di una specifica disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso non comporta che detto diritto debba ritenersi negato dalla legge, con conseguente minore tutela dei soggetti interessati. Tanto più che non sarebbe sensato disciplinare diversamente l'obbligo di trasparenza a seconda del ramo assicurativo. E' più ragionevole, invece, che quella disciplina di settore rappresenti l'applicazione specifica di un principio generale, in base al quale l'accesso agli atti è consentito non solo al contraente, ma anche agli altri soggetti interessati (come i terzi danneggiati).
Nel caso esposto dal lettore, anche se la parte contraente è rappresentata dall'amministratore, i soggetti danneggiati sono pur sempre ciascuno e tutti i condomini proprietari delle parti comuni e appare difficile sostenere che il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti al rappresentante (amministratore) privi dello stesso diritto i singoli rappresentati (condomini).
La conclusione appare in linea con le norme generali contenute nello stesso codice delle assicurazioni: l'articolo 183, comma 1, lettera a), impone alle imprese e agli intermediari il dovere di comportarsi, oltre che con diligenza e correttezza, anche con trasparenza nei confronti di contraenti e assicurati anche nella fase dell'esecuzione del contratto di assicurazione (di analogo contenuto il regolamento Isvap n. 5/2006, che all'articolo 47 richiama il dovere di trasparenza e professionalità nei confronti di contraenti e assicurati).
L'obbligo di trasparenza non sembra adempiuto da chi si trincera dietro l'assenza di una norma espressa che gli imponga di consentire l'accesso a soggetti che si dimostrino portatori di un interesse qualificato.
Per altro verso, la compagnia di assicurazioni afferma di non poter fornire la documentazione richiesta a causa della “legge sulla privacy”. A questo punto, occorrerebbe innanzi tutto comprendere di quali soggetti la società di assicurazione intenda tutelare la privacy col diniego di accesso ai documenti richiesti.
Escludendo la privacy dell'amministratore, restano gli altri condomini, i quali - tuttavia - sono le parti sostanziali del contratto di assicurazione. Il loro consenso potrebbe ritenersi non necessario in virtù dell'articolo 24, lettera b) del c.d. codice privacy (Dlgs. 196/2003), secondo cui non occorre il consenso al trattamento per l'adempimento di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato. Per maggiore prudenza, tuttavia, la compagnia di assicurazioni potrebbe consentire l'accesso solo con riferimento alle parti dei documenti contenenti notizie o informazioni relative all'istante. In questo senso si muove la disciplina attuativa del diritto di accesso dettata per il ramo r.c. auto, che consente solamente di prendere visione delle parti dei documenti relativi a terzi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del richiedente (articolo 2, comma 4, Dm 191/2008).
In conclusione, vi sono fondate ragioni per ritenere illegittimo il diniego per come motivato. Un reclamo all'Ivass (ente che ha sostituito l'Isvap) per violazione del codice delle assicurazioni, pertanto, potrebbe contribuire a fare chiarezza sul punto (le modalità di reclamo sono disciplinate dal regolamento Isvap n. 24/2008).

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