Riparto spese in parti uguali per risarcire un sinistro
Da L'Esperto Risponde
Il risarcimento del danno per un sinistro occorso ad un terzo, in mancanza di copertura assicurativa condominiale, dovrà essere ripartito fra i condomini medesimi sulla base dei millesimi. Tuttavia, nel caso da Lei prospettato, l'assemblea all'unanimità ha convenzionalmente adottato una diversa ripartizione del predetto risarcimento, ossia “in parti uguali fra i condomini” il che vuol dire che andrà ripartita non per millesimi ma in base ai beni immobili posseduti da ciascun condomino. Pertanto, è legittima.
Inoltre, è bene precisare che, anche le pertinenze esclusive vanno computate ai fini dei millesimi di proprietà. Infatti, al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l'estensione, ampiezza, numero dei vani) che gli elementi estrinseci (quali l'ubicazione, l'esposizione, l'altezza), nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in quanto consentono un miglior godimento dei singoli appartamenti al cui servizio e ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell'immobile” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 27/07/2007, n. 16644).
Per quel che riguarda la delega, avendo Lei, mediante il delegato, espresso voto favorevole in merito alla suddetta ripartizione della spesa per il risarcimento del danno, non può più proporre l'impugnativa ex art. 1137 del Codice civile.
Tuttavia, è bene precisare che se la ripartizione fosse stata eseguita mediante i millesimi di proprietà, il Suo ripostiglio andava conteggiato. Ma, la predetta ripartizione essendo stata deliberata “in parti uguali fra i condomini”, il ripostiglio in questione non andrà conteggiato, in quanto pertinenza e non unità immobiliare.
Sicché, al riguardo, visto che l'Amministratore di condominio ha erroneamente inserito, nel predetto conteggio, anche il Suo ripostiglio, Lei potrà chiedergli di convocare un'assemblea straordinaria che rettifichi il conteggio de quo.
Tuttavia, questa fattispecie verosimilmente rispecchia un'ipotesi di nullità di deliberazione assembleare, il che Le consentirebbe – anche se ha espresso voto favorevole - di adire l'Autorità Giudiziaria per poter chiedere la nullità della deliberazione in merito all'errato conteggio eseguito.
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