L'esperto rispondeCondominio

Riparto spese in parti uguali per risarcire un sinistro

di Paola Pontanari

La domanda

Vivo in un condominio di 24 appartamenti, 4 locali e 1 ripostiglio di 6 mq, quale pertinenza del mio appartamento. Di recente l'assemblea ordinaria insediatasi con 623,64 millesimi ha approvato con votazione unanime “il riparto in parti uguali fra i condomini “di una spesa straordinaria” di euro duemila, quale risarcimento danni per un sinistro occorso ad una persona estranea al condominio. Premesso che:
- la suddetta ripartizione è illegittima in quanto non sarà effettuata secondo la tabella millesimale di proprietà;
- io non ho partecipato all'assemblea, ho conferito delega, quindi non potrò oppormi alla delibera suddetta; domando:
Potrò eccepire il criterio del riparto, che secondo l'amministratore, vedrà coinvolti 29 (24+4+1) e non 28 condomini ?
Perché io dovrei pagare 2 quote (una per l'appartamento (millesimi 34,20) e l'altra per il ripostiglio pertinenziale (millesimi 1.11)?
Preciso che nel verbale non si fa riferimento alcuno al numero dei condomini partecipanti al riparto.

Da L'Esperto Risponde

Il risarcimento del danno per un sinistro occorso ad un terzo, in mancanza di copertura assicurativa condominiale, dovrà essere ripartito fra i condomini medesimi sulla base dei millesimi. Tuttavia, nel caso da Lei prospettato, l'assemblea all'unanimità ha convenzionalmente adottato una diversa ripartizione del predetto risarcimento, ossia “in parti uguali fra i condomini” il che vuol dire che andrà ripartita non per millesimi ma in base ai beni immobili posseduti da ciascun condomino. Pertanto, è legittima.
Inoltre, è bene precisare che, anche le pertinenze esclusive vanno computate ai fini dei millesimi di proprietà. Infatti, al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l'estensione, ampiezza, numero dei vani) che gli elementi estrinseci (quali l'ubicazione, l'esposizione, l'altezza), nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in quanto consentono un miglior godimento dei singoli appartamenti al cui servizio e ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell'immobile” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 27/07/2007, n. 16644).
Per quel che riguarda la delega, avendo Lei, mediante il delegato, espresso voto favorevole in merito alla suddetta ripartizione della spesa per il risarcimento del danno, non può più proporre l'impugnativa ex art. 1137 del Codice civile.
Tuttavia, è bene precisare che se la ripartizione fosse stata eseguita mediante i millesimi di proprietà, il Suo ripostiglio andava conteggiato. Ma, la predetta ripartizione essendo stata deliberata “in parti uguali fra i condomini”, il ripostiglio in questione non andrà conteggiato, in quanto pertinenza e non unità immobiliare.
Sicché, al riguardo, visto che l'Amministratore di condominio ha erroneamente inserito, nel predetto conteggio, anche il Suo ripostiglio, Lei potrà chiedergli di convocare un'assemblea straordinaria che rettifichi il conteggio de quo.
Tuttavia, questa fattispecie verosimilmente rispecchia un'ipotesi di nullità di deliberazione assembleare, il che Le consentirebbe – anche se ha espresso voto favorevole - di adire l'Autorità Giudiziaria per poter chiedere la nullità della deliberazione in merito all'errato conteggio eseguito.

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