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Distacco dal riscaldamento e documenti da presentare

di Paola Pontanari

La domanda

Ho acquistato di recente un bilocale situato in un complesso di n. 27 appartamenti. Ho approfittato della ristrutturazione per effettuare il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato (articolo 1118 del Codice civile). Ho inviato all'amministratore la dichiarazione e notifica assicurando che ciò non comporterà né squilibrio al buon funzionamento dello stesso, né aggravanti ulteriori di spesa a carico dei restanti signori Condomini. Ho dichiarato altresì che continuerò a partecipare alle spese limitatamente a quelle relative alla manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma. L'amministratore mi chiede ora la dichiarazione energetica-come da delibera della giunta regionale Lombardia ix/2601 del 30.11.2011 Art.6-E la relazione di cui all'allegato b della Dgr 8745/08 con l'indicazione delle motivazioni della soluzione prescelta. Sono obbligato a produrre tutti questi documenti o solo alcuni di essi?

Da L'Esperto Risponde

La Deliberazione n. IX/2601 del 30.11.2011 all'art. 6, ultimo comma, prevede che “in caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato è fatto obbligo al responsabile dell'impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche. A seguito della trasformazione dell'impianto è necessario che venga redatto l'attestato di certificazione energetica e la relazione di cui all'Allegato B alla D.G.R. 8745/08 e ss.mm.ii. indicando le motivazioni della soluzione prescelta”.
La mancata redazione della relazione di cui all'All. B della Drg 8745/08 può comportare delle sanzioni amministrative a carico del responsabile dell'impianto – ovvero il proprietario dell'unità immobiliare.
Sicché, per evitare eventuali sanzioni amministrative (pecuniarie) – benché l'impianto sia stato eseguito sulla base delle norme vigenti - è consigliabile produrre all'amministratore del condominio la predetta relazione, anche alla luce del novellato art.1130 c.c., seppure tale previsione normativa è, allo stato, oggetto di ulteriore riforma proprio sul punto che riguarda i dati relativi alle “condizioni di sicurezza” che dovranno riguardare solo le parti e gli impianti comuni.

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