Acqua sospesa per colpa di un solo moroso
Da L'Esperto Risponde
E' del tutto incomprensibile come l'azienda erogatrice del servizio idrico – ma anche quelle del servizio di energia elettrica e gas – può unilateralmente staccare le utenze in caso di morosità del condominio, mentre quest'ultimo non può farlo, alla stregua d'una giurisprudenza per la quale la sospensione del servizio idrico - che comporta una utilità essenziale per la qualità di vita del condomino e della sua famiglia - violerebbe l'art. 32 della Costituzione, relativo al diritto della salute.
Quanto alla installazione di contatori dell'acqua per le singole proprietà condominiali, il D.P.C.M. 4 marzo 1996, ha disposto al punto 8.2.8 che “in relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma uno, lettera “c” della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente tramite la installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. E' fatto obbligo al gestore, di offrire agli utenti, l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto tra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso. La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel regolamento di utenza”. La normativa del Dpcm è stata ripresa anche dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 – normativa in materia ambientale – che ha confermato la ratio della previgente legislazione e demandato alle Regioni l'adozione di “norme e misure volte a razionalizzare i consumi e a eliminare gli sprechi e in particolare a installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa”.
La normativa richiamata è stata però in gran parte disattesa e può essere utile diffidare ed eventualmente agire in giudizio contro l'azienda erogatrice.
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