L'esperto rispondeCondominio

Acqua sospesa per colpa di un solo moroso

di Silvio Rezzonico

La domanda

Nel comune di Torino il servizio idrico è affidato alla Soc. SMAT. Qualora in un condominio di 6 alloggi un'utente sia moroso, è possibile che per causa sua (qualora l'importo della bolletta per la sua quota sia molto alto) distacchino a tutti i condomini il servizio. Non è possibile con una lettera di un legale fare in modo che l'ente erogatore posizioni tanti contatori quanti alloggi? In modo che in caso di conclamata morosità possa staccare l'acqua al solo condomino moroso?
Lo stesso vale per l'energia elettrica, il gas, che sono realmente le spese principali.
La riforma doveva prevedere questo a mio avviso. Ciò in quanto siamo in causa da diversi anni con condomini morosi e non riusciamo a pignorare nulla.

Da L'Esperto Risponde

E' del tutto incomprensibile come l'azienda erogatrice del servizio idrico – ma anche quelle del servizio di energia elettrica e gas – può unilateralmente staccare le utenze in caso di morosità del condominio, mentre quest'ultimo non può farlo, alla stregua d'una giurisprudenza per la quale la sospensione del servizio idrico - che comporta una utilità essenziale per la qualità di vita del condomino e della sua famiglia - violerebbe l'art. 32 della Costituzione, relativo al diritto della salute.
Quanto alla installazione di contatori dell'acqua per le singole proprietà condominiali, il D.P.C.M. 4 marzo 1996, ha disposto al punto 8.2.8 che “in relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma uno, lettera “c” della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente tramite la installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. E' fatto obbligo al gestore, di offrire agli utenti, l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto tra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso. La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel regolamento di utenza”. La normativa del Dpcm è stata ripresa anche dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 – normativa in materia ambientale – che ha confermato la ratio della previgente legislazione e demandato alle Regioni l'adozione di “norme e misure volte a razionalizzare i consumi e a eliminare gli sprechi e in particolare a installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa”.
La normativa richiamata è stata però in gran parte disattesa e può essere utile diffidare ed eventualmente agire in giudizio contro l'azienda erogatrice.

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