Condominio

Il quesito: è nulla anche la delega al dipendente dell’amministratore

di Federico Ciaccafava

La nuova legge sul condominio prevede che l'amministratore non può più avere deleghe. Dare la delega a un dipendente dell'amministratore è consentito e la delega è valida? Nel caso potrebbe configurarsi un conflitto di interessi? La delega al dipendente dell’amministratore eluderebbe così la legge?


Risposta
Occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile «(...) All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea (...)». La norma codifica un divieto per l'amministratore la cui portata abbraccia ogni tipo di riunione assembleare. Ne consegue che l'amministratore, indipendentemente dagli argomenti posti all'ordine del giorno della adunanza assembleare, dovrà inderogabilmente astenersi dal farsi rilasciare deleghe da uno o più condomini al fine di intervenire ed esprimere in loro vece il voto in assemblea. La disposizione, di carattere inderogabile stante il rinvio contenuto nell'articolo 72 delle Disposizioni, ponendo un divieto assoluto, elimina ed annulla in radice una questione di estrema rilevanza: ovvero quella di accertare, ai fini della eventuale impugnazione, caso per caso, avuto riguardo all'oggetto del deliberato assembleare, se l'amministratore, in veste di rappresentante, possa o meno trovarsi, in sede di intervento e voto in assemblea, in una posizione di conflitto di interessi con il condominio amministrato.
Tanto premesso, nel caso esposto, la delega da parte del condomino non viene conferita in forma diretta all'amministratore, bensì ad un lavoratore dipendente dello stesso. In tale ipotesi, tuttavia, il rapporto di subordinazione che lega l'amministratore, quale datore di lavoro, al delegato, quale lavoratore subordinato del primo, è idoneo a viziare, almeno in via potenziale, il conferimento della delega. Infatti, quest'ultima può risultare affetta da nullità in quanto conferita in modo da “aggirare” il divieto legale. In altri termini, data la oggettiva condizione di subordinazione del delegato, la delega può rivelarsi nulla e quindi improduttiva di effetti in quanto conferita “in frode alla legge” risolvendosi nell'impiego di un negozio di per sé lecito per realizzare mediatamente un fine vietato da una norma imperativa. Se, infatti, il mezzo adottato ben può considerarsi in astratto lecito, illecito è invece il risultato finale che in concreto - mediante l'abuso del mezzo medesimo e la distorsione della sua funzione – si mira a realizzare. La delega, infatti, quale procura, è atto unilaterale attributivo di un potere, il potere di rappresentanza, ed anche se non può propriamente definirsi come costitutivo di un rapporto giuridico, può comunque annoverarsi tra gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale che, ai sensi dell'articolo 1324 del Codice civile, soggiacciono all'applicazione delle norme che regolano i contratti, tra i cui istituti, rientra a pieno titolo anche la figura negoziale della evocata frode alla legge.

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