Condominio

Il cavedio è sempre un bene comune e non è un «condominio parziale»

di Cesare Trapuzzano

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15327 del 21 luglio 2015, ha confermato la condanna, in favore dei condòmini richiedenti, alla rimessione in pristino dell'originario stato di uno spazio comune (segnatamente di un cavedio), chiuso da un altro condòmino con una soletta avente funzione di copertura in corrispondenza del primo piano.
Si tratta, appunto, di un piccolo cortile interno al fabbricato, finalizzato a dare illuminazione ed areazione nonché a migliorare l'estetica dell'edificio. Al riguardo, il giudice di legittimità ha sostenuto che, in ordine allo spazio indicato, vi sono i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune. Per converso, la mera circostanza che solo alcune unità immobiliari non abbiano affaccio sul cavedio oggetto di causa non integra l'ipotesi del condominio parziale, regolata dall'articolo 1123, terzo comma, Codice civile. Pertanto, il cavedio, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non è destinato al servizio e/o godimento di una parte soltanto dell'edificio condominiale. Ne consegue che ricorre l'interesse ad agire di tutti i condomini per richiedere il ripristino dello stato originario del cavedio, illegittimamente coperto con una soletta, a beneficio della proprietà esclusiva di un solo condomino.
Sul medesimo punto, si è evidenziato che, quand'anche la copertura del cavedio non abbia determinato la sottrazione di aria e luce a scapito di alcuni condomini, tutti i condomini restano comunque interessati a richiedere la rimessione in pristino, in ragione del pregiudizio al decoro dell'edificio, in tutti i suoi spazi comuni, che l'opera contestata determina.
Tale conclusione era stata già affermata da altri precedenti della giurisprudenza di legittimità. In specie, la pronuncia n. 21246/2007 aveva escluso che ricorresse una ipotesi di condominio parziale con riferimento al corridoio comune di accesso a più appartamenti. Per l'effetto, si era ritenuto che la parte finale del corridoio non fosse suscettibile di godimento esclusivo a vantaggio dei soli proprietari degli appartamenti che su tale parte di corridoio si aprivano, atteso che anche la parte finale del corridoio, posta a servizio di più di un appartamento, non era dotata di autonomia rispetto alla parte anteriore, quantomeno perché del volume, degli spazi, dell'aria e dell'estetica dell'ultimo tratto del corridoio beneficiavano anche i proprietari degli appartamenti che si aprivano sul primo tratto di esso.

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