Condominio

Condizionatori rumorosi, il danno da stress va sempre provato

di Marta Jerovante

Condizionatori rumorosi, il risarcimento per il danno biologico per stress deve essere adeguatamente provato: in mancanza di un qualsiasi principio di prova di danno biologico da stress, l'ammissione di una Ctu medico-legale assume carattere meramente esplorativo. Il chiarimento è nella sentenza della Cassazione, sezione II, 18 maggio 2015, n. 10173.

Il caso
La controversia origina dal ricorso promosso dai due proprietari di un appartamento in un edifico condominiale: essi, lamentando l'eccessiva rumorosità proveniente dall'impianto di condizionamento installato in un'unità abitativa del medesimo stabile, avevano ottenuto in primo grado che i convenuti provvedessero ad adottare gli accorgimenti necessari a rimuovere detta rumorosità, unitamente alla liquidazione di una somma pari a 1.100 euro ciascuno a titolo di risarcimento dei danni – oltre alla rifusione delle spese processuali, della Ctu e della consulenza di parte. Gli attori proponevano tuttavia appello avverso detta sentenza, lamentandone la nullità, tra le altre cose, «per mancata trascrizione nelle conclusioni della richiesta di Ctu medica formulata dagli attori; l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno biologico da stress». Rigettata l'impugnazione da parte del Tribunale in veste di giudice d'appello, ricorrevano allora in cassazione.

La decisione
I giudici di legittimità hanno rigettato l'impugnazione, non giudicando meritevole di accoglimento alcuno dei motivi prospettati dai ricorrenti: centrale ai fini del «mancato riconoscimento del ristoro del pregiudizio alla salute» è la rilevanza attribuita dal giudice di prime cure all'indisponibilità «di un principio di prova della sussistenza di tale tipo di danno, costituito da documentazione medica o, eventualmente, da una consulenza tecnica di parte che dia conto di una lesione di carattere psicofisico». Non rileva sul punto la contestazione mossa dagli attori circa la mancata trascrizione, da parte del Giudice di pace, della richiesta di ammissione di Ctu formulata dagli attori medesimi nel foglio delle conclusioni: la Suprema Corte richiama il consolidato orientamento secondo il quale un'omissione di tale natura inficia di nullità la sentenza solo quando abbia in concreto inciso negativamente sull'attività del giudice, e chiarisce che la liquidazione di una somma a titolo di danno esistenziale e l'affermazione del Gdp circa la sostanziale irrilevanza di ulteriori indagini tecniche in assenza di prove documentali sulla configurabilità di un danno biologico da stress mostrano invece come il primo giudice non abbia tralasciato quell'istanza, ma che, piuttosto, non l'abbia considerata ricevibile. In sostanza, la richiesta di ammissione di Ctu non sarebbe risultata sufficiente a compensare il mancato deposito della documentazione sanitaria comprovante la lesione alla salute.
Si segnala al riguardo l'indirizzo interpretativo che pacificamente esclude che la consulenza tecnica d'ufficio possa considerarsi un mezzo istruttorio in senso proprio, ritenendola piuttosto uno strumento che consente al giudice la valutazione di elementi acquisiti o la definizione di questioni che richiedono specifiche conoscenze. Si afferma in particolare che «il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata quando la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, oppure di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti, o circostanze non provati» (Cassazione, civile, 11 gennaio 2006, n. 212. Nel medesimo senso, Cassazione, civile., 13 marzo 2009, n. 6155; Cassazione, civile., 5 luglio 2007, n. 15219; Cassazione, civile, 2 maggio 2006, n. 10117).

Una “controversa” figura di danno
Si rammenta che sino al 2003, restavano esclusi dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale, non risarcibile in mancanza di fatto-reato, e le alterazioni fisico-psichiche non rilevabili con criterio medico-legale; dette limitazioni avevano dato luogo a profili di incostituzionalità sotto il profilo della parità di trattamento (art. 3 Cost.). Con le sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 31 maggio, la Suprema Corte dichiara che il danno non patrimoniale deve essere considerato una categoria ampia, non risolventesi nel solo danno morale: «Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. (“Danni non patrimoniali”), secondo cui: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 c.p. del 1930. Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che, all'articolo 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo – il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte Costituzionale., sentenza. n. 88/79)». Per la verità, la casistica giurisprudenziale successiva aveva finito – molto spesso per difficoltà legate proprio ad oneri probatori – per fare ricorso a figure quali il diritto al benessere e alla serenità domestica, e riconoscere la risarcibilità del danno esistenziale, in ragione di un deterioramento della abitudini di vita, laddove si fosse accertata la sola intollerabilità dell'immissione: in tal modo si assumevano il danno in re ipsa e il risarcimento automatico. La Suprema Corte interviene allora nuovamente, con una pronuncia resa a sezione unite, anche al fine di porre un freno a quella tendenza interpretativa, che si era trasformata in una «deriva esistenzialista, per evitare di incagliarsi nei ristretti limiti di prova del danno biologico» (Covucci, Il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili dopo le sez. un. 2008: alla ricerca del diritto inviolabile risarcibile, in Ngcc, 2009, I, 899-905). Premesso che, a norma dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni, il danno biologico può essere ritenuto soltanto in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, i giudici di legittimità chiariscono tuttavia che «si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così, come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del Ctu, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti e testimonianze) avvalendosi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni» (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008 n. 26975. Nello stesso senso, Trib. Milano, 17 dicembre 2008, che compie anzi un passo in avanti affermando che il danno alla salute prodotto da immissioni rumorose intollerabili può essere provato e accertato anche in via presuntiva e pur in assenza di c.t.u. medico-legale e di prove testimoniali, potendosi il giudice avvalere della regola di comune esperienza per cui le immissioni rumorose notturne, impedendo il riposo ristoratore, sono di per sé idonee a provocare una lesione al sistema nervoso, e quindi un danno biologico temporaneo di tipo psichico).
Si esclude dunque ogni automatismo risarcitorio: il danno non patrimoniale deve essere provato in ogni sua componente e nella sua entità, e può essere provato con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva.
Invero, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, condividendo l'assunto del giudice di prime cure, pare rimarcare la necessità di prove documentali, e specificamente di attestazioni sanitarie.

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