Condominio

La caduta in cortile va risarcita solo se si dimostra il nesso causale

di Donato Palombella

Chi cade e vuole chiedere il risarcimento al condominio, deve dimostrare la causa della caduta, il danno subito ed il nesso causale. Un pedone cade rovinosamente nell'attraversare il portico del condominio e subito scatta la domanda di risarcimento. Secondo il malcapitato, la caduta sarebbe stata determinata dal fondo irregolare e da un difetto nella realizzazione dello scivolo per handicappati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° luglio 2015 n. 13543, rigetta la domanda risarcitoria, fondata sull'articolo 2051, perché il danneggiato non ha dimostrato alcune circostanze ovvero: che la caduta è stata causata da un problema nella pavimentazione, di aver subito un danno e che tale danno è stato causato dalla caduta (cosiddetto nesso causale). Nel caso in esame il condominio è stato fortunato poiché il pedone non è riuscito a fornire la prova di questi elementi ma l'amministratore e il condominio (ovvero i condòmini quali comproprietari dei beni comuni) non è detto che possano dormire sonni tranquilli. Esiste, infatti, una presunzione di responsabilità a carico del condominio che può evitare il risarcimento solo ove dimostri che il danno sia stato determinato da un caso fortuito ovvero da un fatto imprevedibile ed eccezionale.
Per quanto riguarda la responsabilità del condominio, esistono due filoni interpretativi: alcuni puntano sulla presunzione di colpa basata sull'articolo 2043 codice civile mentre, secondo la tesi prevalente, si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva (articolo 2051).
L'articolo 2043 prescrive che «qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»; in tale prospettiva, il condominio sarebbe responsabile per “danni da insidia o trabocchetto”; la responsabilità troverebbe il proprio fondamento su una presunzione di colpa determinata dalla circostanza che il condominio non si è adoperato per evitare lo stato di pericolo (il che potrebbe accadere, per esempio, quando non sia stata colmata la buca che, celata dall'acqua, ha procurato la caduta del malcapitato).
In altre circostanze, la domanda di risarcimento trova il proprio fondamento nell'articolo 2051 del codice civile. La norma prevede che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Il condominio, quindi, sarebbe responsabile non per difetti nella realizzazione e/o manutenzione dell'opera (che potrebbe anche essere perfetta) ma per il semplice fatto che è custode del bene che ha generato il danno.
L'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica accertamenti diversi, l'articolo 2043 vuole che venga accertato un comportamento, commissivo od omissivo, dal quale è derivato il pregiudizio. Nel caso dell'articolo 2051, invece, il custode risponde oggettivamente, a prescindere da ogni considerazione, per i danni prodotti che non dipendano dal caso fortuito.

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