Condominio

ll quesito: le spese sostenute per errore dai condòmini possono essere recuperate

di Raffaele Cusmai e Tiziano Parisi

Per diversi anni i condomini hanno contribuito, per errore, alle spese di un contatore di energia elettrica che è successivamente risultato non riconducibile ad un uso “comune”. Ciò posto si richiede sostanzialmente se i condomini, nonostante le somme già esborsate, abbiano diritto alla restituzione di quanto non effettivamente dovuto.

Risposta

L'art. 2036 c.c. dispone che colui il quale abbia pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha invece ricevuto l'indebito risulta tenuto a restituirne i frutti e gli interessi dal giorno della domanda se era in buona fede.
Dai soli dati forniti allo scrivente non si ritiene di poter dare un parere completo alla possibilità di applicazione al caso di specie dell'art. 2036 c.c.
Tuttavia, si evidenzia come risulta invece astrattamente applicabile l'art. 2041 c.c. che disciplina l'azione generale di arricchimento senza causa.
In base alla norma da ultimo citata infatti, chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
In merito, si evidenzia una recente sentenza della Suprema Corte in cui un condomino, giovandosi di un errore delle tabelle millesimali, non aveva effettuato il pagamento delle spese stabilite per i lavori deliberati dall'assemblea condominiale.
In tale circostanza, la Corte ha rilevato come l'azione di cui all'art. 2041 c.c. fosse l'unico rimedio per ottenere l'indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita dai restanti condomini (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5690).
In conclusione, si rileva come nel caso di specie sia astrattamente esperibile nei confronti del proprietario degli appartamenti a cui era riconducibile il contatore “ non comune”, l'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.

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