Condominio

Il quesito: il costruttore deve realizzare lo scivolo per i disabili

di Paola Pontanari

Il condominio dove abito di nuova costruzione è privo dello scivolo per i disabili. A chi compete la spesa per la sua realizzazione? Al costruttore-venditore o al condominio?

Risposta

La normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche è disciplinata dalla Legge n. 13/1989, D.M. n. 236/1989 e successive integrazioni. Il T.U. n. 380/2001, all'articolo 77 stabilisce che: “I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 (1° comma); Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (2° comma); La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini (3° comma); E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo (4° comma)”.
Sulla base delle norme appena richiamate, emerge che i costruttori, dall'entrata in vigore della legge n. 13/1989, devono uniformarsi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. In caso di mancata realizzazione delle strutture atte ad eliminare le barriere architettoniche – nel caso da Lei prospettato, lo “scivolo per disabili” – qualora il costruttore non voglia spontaneamente porre rimedio alla predetta omissione, occorrerà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Si ricordi, comunque, che le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche saranno affrontate dal Condominio, qualora sia d'accordo nel deliberare la relativa spesa, o dal condomino disabile con tutte le agevolazioni del caso.

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