Gestione Affitti

Il subaffitto di una stanza non salva dallo sfratto

di Patrizia Maciocchi

Nessuna possibilità per il professionista o il commerciante che subaffitta una stanza o una porzione di appartamento, di subentrare nel contratto e sfuggire allo sfatto se la staffetta non è stata espressamente prevista o successivamente consentita dal locatore. La Corte di Cassazione, con la sentenza 13317, depositata ieri, rigetta la richiesta del ricorrente di restare nell'immobile, in cui aveva preso in subaffitto una stanza, malgrado il titolare avesse deciso di lasciarlo per finita locazione. Inutile per il “coinquilino” affermare che la sub locazione era solo un espediente contabile e che in realtà lui era un co-affittuario. Per la Cassazione l'ipotesi della simulazione doveva essere provata attraverso una “controdichiarazione” tra le parti, che non c'era stata. In assenza di un “patto” scritto, la legge 392/1978 (articolo 37 commi terzi e quarto) nel disciplinare l'uso degli immobili non adibiti ad abitazione, ma ad esempio a studio associato da parte di più professionisti, o a laboratorio artigiano limita la successione nel contratto, in caso di morte o di recesso del titolare, solo ai casi in cui l'utilizzo plurimo sia stato previsto nero su bianco. Se invece a siglare il contratto è stato un solo locatario a nulla vale l'occupazione di fatto.

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