Condominio

Per le vedute l’affaccio va parametrato sulla altezza “normale” e non “media”

di Francesco Machina Grifeo

Per essere qualificata come «veduta» e non semplice «luce» una apertura deve consentire l'affaccio ad una persona di altezza «normale» e non «media». Un criterio che permette di tener conto di un ventaglio più ampio rispetto alla «media» che invece indica una valore secco. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 13412/2015 rinviando per l'ennessima volta alla Corte di appello di Firenze una decisione che si trascina dalla metà degli anni '90, in quanto i giudici di secondo grado stentano ad adeguarsi alle indicazioni di legittimità.
La motivazione - Spiega la Suprema corte che per qualificare come «veduta» e non «luce» un'apertura sul fondo del vicino è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio, «dovendo l'apertura consentire non solo di guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, e quindi di guardare anche obliquamente e lateralmente, in modo da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale». Tutto chiaro, ma solo in apparenza. Infatti, il giudice d'Appello ha continuato a prendere come riferimento l'altro criterio statuendo che «qualunque persona di statura media è in grado di inspicere sul fondo altrui da un parapetto alto 155 cm.», come nel caso concreto, senza peraltro nulla dire riguardo l'affaccio.
A questo punto la Cassazione, accogliendo il ricorso, ha rinviato per la seconda volta la decisione ordinando che nella valutazione del requisito della prospectio il giudice si attenga al principio per cui «la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino deve essere determinata con riferimento a una persona di altezza normale e non di statura media, posto che il concetto di statura media, essendo indicativo di un unico valore numerico, intermedio fra un minimo e un massimo, non si identifica con quello di altezza normale, che comprende una serie di valori di diversa entità matematica entro i suddetti limiti».

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